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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20877/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea applicazione di norme sostanziali e processuali per omessa declaratoria della prescrizione del reato. La difesa ha insistito anche con memoria depositata tempestivamente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. La Corte ha però rilevato che il fatto è stato commesso il 27/10/2017, in un periodo in cui trovava applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 sulla sospensione della prescrizione. Richiamando le Sezioni Unite Polichetti, ha ritenuto che tale disciplina continui ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, sicché al momento della sentenza di appello del 23/09/2025 il termine prescrizionale non era ancora decorso, anche computando la sospensione di un anno e sei mesi tra il deposito della sentenza di primo grado e il giudizio di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione, ritenendo applicabile la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 per i fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente in lieve entità a fini di spaccio.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato per individuare il termine di deposito della sentenza quale momento iniziale della sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto una disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)

    È menzionata come intervento successivo che non ha inciso sull'applicabilità della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 per i fatti ricompresi nel periodo transitorio.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione continua a operare secondo il regime previsto da tale legge, anche dopo le modifiche legislative successive, se il fatto rientra nell'arco temporale 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.
  • Nel calcolo della prescrizione, occorre aggiungere al termine base anche i periodi di sospensione previsti dalla disciplina applicabile, con conseguente irrilevanza della dedotta estinzione quando il termine complessivo non risulti ancora maturato alla data della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è manifestamente infondato quando il ricorrente non considera correttamente la disciplina intertemporale della sospensione del corso della prescrizione applicabile al fatto contestato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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