Sentenza n. 4397/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento a) della nota prot. n. -OMISSIS- - -OMISSIS- del 7.11.2022, successivamente notificata, con cui il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale amministrativo - Servizio trattamento economico - Ufficio trattamento economico di attività ha concluso il procedimento per il recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, segnatamente: 1) della nota prot. n. -OMISSIS- – -OMISSIS- del 6.10.2022, recante comunicazione di avvio del procedimento per il recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità ivi quantificate in € 22.240,65 ovvero, al netto dell'Irpef, pari ad € 19.808,50; 2) della nota prot. n. -OMISSIS- - -OMISSIS- del 17.3.2021 con cui, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VI, n. -OMISSIS- del 25.1.2018, si comunicava l'avvio del procedimento per recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità; 3) della nota prot. n. -OMISSIS- - -OMISSIS- del 31.3.2021 di riavvio della istruttoria nel procedimento avviato con la nota di cui al precedente punto sub 2); c) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti connessi con quello quivi principalmente impugnato; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'applicazione, nei suoi confronti, del regime di maggior favore previsto dall'art. 39, co. 3, d.P.R. 51/2009, nella parte in cui non consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite allorquando la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui l'amministrazione ha concluso il procedimento per il recupero di somme stipendiali corrisposte durante il periodo di aspettativa per infermità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pretesa restitutoria relativa a somme stipendiali percepite durante l'aspettativa per infermità, quantificate in euro 22.240,65, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'applicazione del regime più favorevole previsto dall'art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2003. Ha sostenuto che tale disciplina, escludendo la ripetizione delle somme quando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa, fosse applicabile anche al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto, e non soltanto al personale permanentemente non idoneo in modo parziale. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per violazione del giudicato e del divieto di bis in idem. La controversia era già stata oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza di rigetto passata in giudicato, avente a oggetto la medesima pretesa restitutoria e la medesima questione sull'applicabilità dell'art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2003.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per il giudicato formatosi sulla medesima domanda. Ha rilevato che il petitum, consistente nell'accertamento negativo del credito vantato dall'amministrazione, e la causa petendi, consistente nell'asserita applicabilità dell'art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2003, coincidevano con quelli già esaminati e respinti nella precedente sentenza del TAR Campania, passata in giudicato. Non è stata ritenuta decisiva la circostanza che la nuova nota fosse stata adottata all'esito di un nuovo procedimento e di una nuova interlocuzione con l'interessato: il precedente e l'attuale giudizio riguardavano non la legittimità formale delle singole note restitutorie, ma l'esistenza del rapporto di debito-credito tra il militare e l'amministrazione. Poiché la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul rapporto di lavoro pubblico, il giudicato copre l'intero rapporto giuridico controverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2003
nella parte in cui non consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite allorquando la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per escludere la ripetizione delle somme stipendiali; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicabilità, ritenendo preclusiva la precedente sentenza passata in giudicato.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La controversia sul rapporto di debito-credito derivante dal rapporto di pubblico impiego rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione sull'intero rapporto giuridico controverso.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente prima dell'udienza; nessuna specifica interpretazione normativa è stata fornita.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla ratio decisoria.
Massime di principio
- Quando una controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed è diretta ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di debito-credito derivante dal pubblico impiego, il giudicato formatosi sulla domanda copre l'intero rapporto giuridico controverso, non soltanto la specifica nota amministrativa impugnata.
- La rinnovazione del procedimento amministrativo, una nuova interlocuzione con l'interessato o l'adozione di un atto successivo non consentono di eludere il giudicato quando il nuovo giudizio riproponga il medesimo petitum e la medesima causa petendi già definiti con sentenza passata in giudicato.
- È inammissibile per violazione del giudicato il ricorso con cui si contesta nuovamente una pretesa restitutoria dell'amministrazione sulla base della stessa disciplina e degli stessi fatti già esaminati in un precedente giudizio definito con rigetto.
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