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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale per incompetenza territoriale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Bergamo un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dopo essere entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli. Il datore di lavoro non si era presentato all’arrivo del lavoratore e non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno, sicché la procedura del decreto flussi non si era perfezionata. Il ricorrente, che aveva trovato ospitalità e risultava residente a Bergamo, contestava l’archiviazione dell’istanza per incompetenza territoriale deducendo: violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, poiché competente sarebbe stata la Questura della provincia in cui egli si trovava; omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, per il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione, non essendo a lui imputabile la mancata stipula del contratto di soggiorno.

La decisione

Nel corso del giudizio il TAR aveva già rilevato, con ordinanza, la competenza della Questura di Bergamo, poiché l’istanza era stata presentata autonomamente dal lavoratore, residente nella provincia di Bergamo, dopo la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, e aveva ordinato la riapertura del procedimento con garanzia del contraddittorio e adozione di un provvedimento espresso e motivato nel merito. La Questura ha riaperto il procedimento, comunicato l’avvio dell’istruttoria finalizzata al rigetto e consentito al ricorrente di presentare memorie, quindi ha adottato un nuovo provvedimento di conferma dell’archiviazione, motivato dalla mancata conclusione della procedura del decreto flussi e dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha preso atto della nuova determinazione e ha rinunciato all’istanza cautelare; non ha impugnato il nuovo provvedimento entro l’anno successivo. Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’originaria archiviazione né i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo. Le spese sono state compensate. La liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti.

    La disposizione è stata utilizzata per individuare la competenza territoriale della Questura della provincia in cui lo straniero si trovava al momento della presentazione dell’istanza, nella fattispecie la Questura di Bergamo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza non esamina la censura nel merito a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Ha impedito al TAR di pronunciarsi direttamente sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, non avendo la Questura ancora esercitato il potere amministrativo nel merito; il giudice ha quindi imposto la riedizione del procedimento.

  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007

    Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione per ottenere un permesso per attesa occupazione in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno non imputabile al lavoratore; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • Quando un’istanza di permesso di soggiorno è presentata autonomamente dallo straniero dopo il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro originariamente previsto dal nulla osta, la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento alla provincia in cui lo straniero si trova, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, e non necessariamente alla provincia dello Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella prima valutazione dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo di soggiorno quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere nel merito; in tal caso deve ordinare la riedizione del procedimento, assicurando il contraddittorio e l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
  • La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce o conferma quello impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse se il nuovo atto non viene autonomamente impugnato e il ricorrente non conserva un’utilità concreta e attuale alla decisione sull’atto originario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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