Cassazione Penale, Ordinanza n. 18355/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con ricorso per cassazione, ma dalla motivazione emerge che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per due autonome ragioni: è stata proposta tardivamente oltre il termine di 15 giorni dalla sentenza, e le censure formulate erano comunque indeducibili perché non rientravano tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte osserva che nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento sono deducibili solo questioni specifiche attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le doglianze proposte non si collocavano in tali ambiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando sia la tardività del deposito sia l'indeducibilità dei motivi dedotti rispetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la declaratoria "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in ragione dell'elevato coefficiente di colpa.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. i motivi sono tassativi e non possono estendersi a censure estranee a quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, senza che possano essere esaminate le ulteriori doglianze.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali e per deduzioni non consentite, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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