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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08016/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi omessi su quote di retribuzione trattenute dalla cooperativa in busta paga ai lavoratori. La cooperativa sosteneva di aver trattenuto tali somme per recuperare il premio assicurativo relativo a un rischio professionale, sostenendo che i relativi importi dovessero beneficiare dell'esenzione contributiva. Con il primo motivo denunciava la falsa applicazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 e dell'art. 9-bis l. n. 166/1991, assumendo che i premi pagati per assicurare i lavoratori contro rischi connessi all'attività lavorativa sarebbero esenti da contribuzione. Con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell'art. 51, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori sarebbero anch'essi esenti. L'INPS resisteva, eccependo anche l'inammissibilità per il filtro dell'art. 348-ter c.p.c., ma la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non contestava gli accertamenti di fatto della corte territoriale: il premio era stato pagato con una parte della retribuzione dei lavoratori e la cooperativa aveva solo anticipato il pagamento trattenendo poi l'importo dalle buste paga.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha escluso l'inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., perché il ricorso non censurava il dato fattuale accertato in appello. Nel merito, ha affermato che l'art. 9-bis l. n. 166/1991 è inapplicabile quando il premio assicurativo non è sostenuto dal datore di lavoro ma dai lavoratori mediante trattenute sulla retribuzione; analogamente, è inapplicabile l'art. 51, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, poiché le somme trattenute erano componenti della retribuzione e quindi già assoggettate a contribuzione ex art. 12 l. n. 153/1969, indipendentemente dal successivo utilizzo da parte dei lavoratori. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la debenza dei contributi richiesti dall'INPS.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 153/1969

    La retribuzione imponibile ai fini contributivi comprende le somme trattenute in busta paga; se l'importo è parte della retribuzione, resta soggetto a contribuzione prima ancora del suo impiego per altri fini da parte del lavoratore.

  • art. 9-bis l. n. 166/1991

    L'esenzione contributiva riguarda i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per assicurare i lavoratori contro rischi connessi all'attività lavorativa; non opera quando il premio sia, in sostanza, sostenuto dai lavoratori mediante trattenute retributive.

  • art. 51, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986

    L'esenzione richiede che i versamenti siano eseguiti con somme non aventi natura retributiva; se il pagamento proviene da retribuzione già maturata, l'importo è imponibile ai fini contributivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'inammissibilità per mancata critica specifica dei fatti accertati in appello non ricorre quando il ricorso per cassazione non contesta il fatto storico, ma solo la corretta applicazione delle norme a quei fatti.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Norma richiamata quale base del principio di assoggettamento a contribuzione degli elementi retributivi.

Massime di principio

  • Ai fini contributivi, occorre distinguere tra somme effettivamente corrisposte dal datore di lavoro per un benefit o una copertura assicurativa e somme semplicemente trattenute dalla retribuzione del lavoratore: solo nel primo caso può venire in rilievo l'esenzione prevista dalla legge.
  • Una somma che abbia natura retributiva resta imponibile a contribuzione anche se il lavoratore la destina, per il tramite del datore di lavoro, al pagamento di premi assicurativi o a contributi assistenziali.
  • Le agevolazioni o esenzioni contributive previste per premi o contributi versati dal datore di lavoro non sono estensibili ai casi in cui l'onere economico sia effettivamente sopportato dal lavoratore mediante trattenuta sulla busta paga.
  • Nel giudizio di cassazione non è inammissibile la censura che assuma una falsa applicazione di legge se essa presuppone gli stessi fatti accertati dal giudice di merito e non mira a una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniContenzioso tributario
RamiPrevidenzaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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