Sentenza del 16/04/2015 n. 1613 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Sentenza impugnata - Mancata indicazione degli estremi - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione, e per impossibilità di certa identificazione, della sentenza impugnata. Il principio è conforme a Cass. n. 20324/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello non indicava gli estremi della sentenza impugnata e il suo contenuto non consentiva comunque di identificare con certezza il provvedimento oggetto di impugnazione. Tale carenza impedisce di individuare in modo univoco la decisione contestata e rende l'atto processualmente inidoneo.
Norme richiamate
Principio processuale sull'indicazione della sentenza impugnata nell'appello tributario
È inammissibile l'appello che difettando della indicazione della sentenza impugnata abbia un contenuto altresì inidoneo a consentirne, con certezza, la corretta identificazione del provvedimento impugnato.
L'atto di appello deve indicare o rendere identificabile con certezza la sentenza contestata. Se tale requisito manca e non è possibile ricavare in modo univoco quale provvedimento sia impugnato, l'appello è inammissibile.
Cassazione civile, sentenza n. 20324/2014
La pronuncia è richiamata come precedente conforme a sostegno della regola secondo cui l'incertezza assoluta sul provvedimento impugnato determina l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve identificare con precisione la sentenza impugnata, indicando almeno gli estremi essenziali o fornendo elementi inequivoci per individuarla.
- Non ogni irregolarità formale comporta automaticamente l'inammissibilità: la conseguenza si verifica quando la carenza impedisce di stabilire con certezza quale decisione sia stata contestata.
- Prima del deposito dell'appello è necessario verificare numero, data, organo giudicante e procedimento della sentenza impugnata, oltre a ogni altro elemento utile alla sua univoca identificazione.
- L'inammissibilità per incertezza dell'oggetto dell'impugnazione può impedire l'esame nel merito delle censure proposte.
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