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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15867/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso e ha ritenuto assorbiti i restanti. Ha confermato, quindi, il rigetto del reclamo e la mancata ammissione al passivo del credito nei termini richiesti. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il compenso relativo all’assistenza resa alla società nella predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo. Il credito era stato escluso in prededuzione e, in subordine, anche come credito privilegiato. Il tribunale aveva rigettato il reclamo ex art. 98 l.f., ritenendo che la prestazione professionale fosse connotata da difetto di diligenza e di prudenza, poiché la proposta concordataria si fondava su soluzioni giuridiche ritenute radicalmente incompatibili con il quadro normativo e prive di plausibile ammissibilità. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1460 c.c., sostenendo che il tribunale avesse impropriamente confuso il dissenso sulle tesi giuridiche con un inadempimento professionale; 2) violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., assumendo che si trattasse di obbligazione di mezzi e che, per la difficoltà dell’incarico, non potesse essergli imputato il mancato risultato; 3) violazione dell’art. 111 l.f., per sostenere la prededucibilità del credito quale prestazione funzionale alla procedura di concordato; 4) in via subordinata, omessa ammissione in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    reclamo avverso la decisione di non ammissione al passivo

    è il rimedio usato per contestare l’esclusione del credito dallo stato passivo; il suo rigetto è stato confermato in cassazione.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento può essere opposta al professionista che abbia violato il dovere di diligenza, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del cliente e non sia contraria a buona fede.

  • art. 1176 c.c.

    il professionista deve osservare la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività e tutelare le ragioni del cliente; non basta rivendicare la discrezionalità tecnica delle scelte adottate.

  • art. 2236 c.c.

    la speciale difficoltà della prestazione va allegata e dimostrata specificamente; non può essere invocata in modo generico e, se non dedotta tempestivamente, la questione è nuova e inammissibile.

  • art. 111 l.f.

    il credito del professionista per l’assistenza in vista dell’accesso al concordato può essere escluso dal concorso nel successivo fallimento se si accerta l’inadempimento dell’obbligazione assunta.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    è richiamato come titolo di privilegio professionale invocato in via subordinata dal ricorrente, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 162 l.f.

    viene richiamato quale base della decisione di non ammissibilità della proposta di concordato, utilizzata come dato di raffronto per valutare la condotta del professionista.

  • art. 160, co. 2, l.f.

    è richiamato in relazione alla necessità di asseverazione della falcidia dei privilegiati nella proposta di concordato; il ricorso non chiariva se e come tale asseverazione fosse avvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è confinato all’omesso esame di un fatto decisivo, non consentendo una rivalutazione del merito o delle scelte interpretative del giudice di merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02

    è la norma richiamata per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 228/12

    è richiamata come legge di modifica dell’art. 13 d.P.R. 115/02 in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’eccezione di inadempimento può essere opposta al professionista solo se la violazione della diligenza sia concreta, rilevante e idonea a pregiudicare gli interessi del cliente; non basta il mero insuccesso dell’attività svolta.
  • Nell’attività professionale intellettuale, pur essendo l’obbligazione di mezzi, il professionista deve comunque elaborare soluzioni giuridiche non implausibili e coerenti con un primo vaglio di ammissibilità, in funzione della tutela dell’affidamento del cliente.
  • Per invocare la speciale difficoltà della prestazione ex art. 2236 c.c. occorre una deduzione specifica e tempestiva del particolare grado di complessità tecnica; la clausola non opera come esimente generica.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non consente di riesaminare il merito della valutazione del giudice di merito, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il credito del professionista incaricato per l’accesso a una procedura concorsuale può essere escluso dal passivo se la prestazione è stata inadempiuta; la verifica della corretta esecuzione dell’incarico precede ogni questione sulla prededuzione o sul privilegio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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