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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Ragalna (CT) n.10 del 25 06 2023 concernente: “Presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale del territorio di Ragalna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 3 della L.R. 13/08/2020 n. 19, come modificato dall’art. 5, c. 2, lett. B), p.1, della L.R. 30/12/2020 n.36” limitatamente alla parte in cui, in seno allo strumento urbanistico (TAV. P2.5), viene impressa la destinazione a “viabilità storica” (art.77, NTA) in una porzione di terreno di proprietà dell’odierna ricorrente identificato al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 16, part. 1432 e part.1213; - della Deliberazione n.1 del 15 ottobre 2018 del Commissario ad acta, in sostituzione e con i poteri del consiglio comunale del Comune di Ragalna (CT), a mezzo della quale è stato adottato il PRG e l’annesso regolamento edilizio del medesimo Comune. - nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale dal quale la ricorrente possa subire pregiudizio e di cui non abbia conoscenza.

Giustizia amministrativa202301912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Ragalna che ha dichiarato efficace ed esecutivo il PRG, nella parte relativa all’inserimento di una porzione del fondo privato nella rete della "viabilità storica", nonché la deliberazione commissariale di adozione del PRG

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la destinazione urbanistica impressa a una porzione del proprio fondo, deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990 e la violazione dell’art. 3 della l.r. n. 71/1978, in ragione della motivazione estremamente laconica con cui l’amministrazione aveva respinto l’opposizione: "Non si accoglie in quanto non si ravvisano interessi pubblici". In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l.r. n. 71/1978 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, l’erroneità dei presupposti, la contraddittorietà e l’illogicità manifesta. Secondo la ricorrente, la disciplina della viabilità storica presuppone l’esistenza effettiva di un percorso preesistente, dotato di pregio architettonico o ambientale e meritevole di tutela e valorizzazione; tale presupposto sarebbe stato escluso da deduzioni tecniche, fotografie e perizia, dalle quali emergeva l’assenza di qualsiasi traccia di percorso nella striscia di terreno interessata. È stato inoltre contestato il rigetto generalizzato delle osservazioni non espressamente esaminate, ritenute accomunate da interessi privatistici o atteggiamenti opportunistici.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione dell’ARTA, ritenendo che, nel regime transitorio dell’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020, l’approvazione del PRG costituisca atto di esclusiva competenza comunale; l’Assessorato è stato quindi estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il Collegio ha interpretato l’art. 77 delle NTA nel senso che la rete della viabilità storica può interessare sia strade pubbliche o a uso pubblico sia percorsi ricadenti in proprietà private; la disciplina prevede prescrizioni di manutenzione e ristrutturazione e, per i fondi agricoli privati, forme di convenzione con i proprietari per garantire accesso e fruizione. Pertanto, le doglianze relative all’uso pubblico dell’area e alla realizzabilità di opere pubbliche viarie non erano pertinenti. Tuttavia, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente sulla contestazione principale riguardante l’inesistenza stessa di un percorso, poiché l’opposizione era sorretta da deduzioni tecniche e documentazione fotografica che prospettavano l’assenza di qualsiasi traccia di viabilità, tanto meno storica. La motivazione "non si ravvisano interessi pubblici" non affrontava tale presupposto fattuale decisivo e risultava quindi carente. Il TAR ha annullato, nella parte d’interesse e nei limiti indicati, la deliberazione consiliare n. 10 del 25 giugno 2023, facendo salve le ulteriori determinazioni del Comune. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e il Comune, con riconoscimento del rimborso del contributo unificato, ove versato, mentre la pronuncia nei confronti dell’ARTA è stata meramente processuale.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, l.r. n. 19/2020

    Nel regime transitorio richiamato dalla sentenza, anche l’approvazione del PRG è atto di esclusiva competenza comunale.

  • art. 5, comma 2, lett. b), l.r. n. 36/2020

    Ha modificato la disciplina regionale richiamata per la dichiarazione di efficacia ed esecutività del PRG.

  • art. 77 NTA del PRG

    1. La rete della viabilità storica, è individuata nelle tavole di zonizzazione. Tali percorsi ricadono sia su strade pubbliche che all’interno di proprietà private. 2. Per tali viabilità la progettazione dovrà privilegiarne l’inserimento nel contesto paesistico ed ambientale mediante l’uso di materiali di finitura tradizionali, il divieto di asfaltare le sedi stradali, la realizzazione di muretti laterali in pietra lavica a secco e l’uso di alberature autoctone. 3. I progetti di fruizione, recupero e adeguamento di tali percorsi in fondi agricoli privati, possono prevedere forme di convenzione con i proprietari da definire con apposito regolamento comunale, per garantire l’accesso e la fruizione di tali percorsi.

    La destinazione a viabilità storica può riguardare anche percorsi situati in proprietà private; per questi ultimi, l’accesso e la fruizione possono essere garantiti mediante convenzioni con i proprietari. La disciplina presuppone comunque l’accertamento dell’esistenza del percorso qualificato come viabilità storica.

  • art. 3 l.r. n. 71/1978

    Impone la necessità di una motivazione adeguata sulle osservazioni formulate in sede di formazione dello strumento urbanistico, soprattutto quando esse prospettano elementi tecnici rilevanti sul presupposto fattuale della zonizzazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiede una motivazione effettiva e pertinente, idonea ad affrontare le contestazioni rilevanti e i presupposti di fatto posti a base del provvedimento.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La censura di nullità dedotta dalla ricorrente non costituisce la ragione decisiva dell’accoglimento, fondato invece sulla carenza di motivazione e di istruttoria.

  • art. 8 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini della disciplina delle spese anticipate e della compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando un’osservazione presentata durante la formazione di uno strumento urbanistico contesta, sulla base di elementi tecnici e documentali, l’esistenza del presupposto fattuale della destinazione impressa al fondo, l’amministrazione deve esaminarla e motivare specificamente sul punto; non è sufficiente una formula generica riferita all’assenza di interessi pubblici.
  • La destinazione urbanistica a viabilità storica può riguardare anche percorsi ricadenti all’interno di proprietà private e non implica necessariamente l’immediata costituzione di una strada pubblica o a uso pubblico; eventuali forme di accesso e fruizione collettiva dei percorsi privati possono essere regolate mediante convenzione con i proprietari.
  • Il rigetto di un’osservazione urbanistica è illegittimo per difetto di motivazione quando non confronta le deduzioni tecniche riguardanti l’inesistenza materiale del percorso qualificato come viabilità storica, poiché tale circostanza incide sul presupposto stesso della zonizzazione.
  • Nel regime previsto dalla normativa regionale richiamata, l’approvazione del piano regolatore generale è attribuita in via esclusiva al Comune; l’assessorato regionale non è quindi legittimato passivamente rispetto all’impugnazione della deliberazione comunale di approvazione o di dichiarazione di efficacia del PRG.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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