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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di adeguamento e/o rinegoziazione dei prezzi contrattuali relativi al servizio di guardiania, nonché clausole della convenzione quadro ritenute ostative all’adeguamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente aveva sottoscritto nel 2020 una convenzione quadro, disciplinata dal d.lgs. 50/2016, per servizi di guardiania, portierato e reception, cui erano seguiti ordinativi di fornitura della Regione Marche. Nel corso dell’esecuzione erano intervenuti rinnovi del CCNL di settore, tra cui quello del 4 aprile 2024, con rilevanti aumenti salariali e applicazione retroattiva da gennaio 2024. La ricorrente sosteneva che tali aumenti avessero alterato l’equilibrio sinallagmatico e chiedeva un incremento dei prezzi del 29,79%, o nella diversa misura ritenuta dovuta. L’amministrazione respingeva l’istanza richiamando dapprima erroneamente l’art. 13 della convenzione e precisando poi che la convenzione era scaduta il 19 ottobre 2024, sicché le richieste dovevano essere rivolte alle singole amministrazioni titolari di ordinativi ancora attivi. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 1, lettere a) e c), d.lgs. 50/2016, sostenendo: che la scadenza della convenzione impedisse soltanto nuovi ordinativi, non la revisione dei contratti ancora in corso; che il rapporto con la Giunta regionale fosse scaduto il 28 febbraio 2025; che la richiesta riguardasse una rinegoziazione o variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lettera c), e non la sola revisione prezzi prevista dalla convenzione; che l’aumento del CCNL costituisse circostanza imprevista e imprevedibile; e che la SUAM avesse illegittimamente declinato la propria competenza anche per gli ordinativi di altre amministrazioni aderenti. Con il secondo motivo contestava l’entità dell’adeguamento richiesto, pari a euro 80.745,57 oltre interessi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, nonostante l’erroneo richiamo iniziale all’art. 13 della convenzione, la ragione effettiva del diniego era individuabile nell’art. 15, relativo all’adeguamento dei prezzi, e nella clausola secondo cui la revisione operava per i contratti non ancora stipulati. Poiché la convenzione quadro era scaduta il 19 ottobre 2024, non era più possibile attivare nuovi ordinativi e non sussistevano i presupposti per applicare quella clausola. Il Collegio ha inoltre distinto la revisione prezzi dalla variante in corso d’opera prevista dall’art. 106, comma 1, lettera c), d.lgs. 50/2016: quest’ultima disciplina i poteri della stazione appaltante e il relativo ius variandi, non costituisce uno strumento generale di riequilibrio economico attivabile dall’appaltatore per ottenere la modifica di prezzi divenuti non remunerativi. Anche ipotizzando che il rinnovo del CCNL integrasse una circostanza imprevista e imprevedibile, una variante avrebbe potuto riguardare soltanto prestazioni ancora da eseguire e divenute difficilmente erogabili, non prestazioni già rese nel rispetto degli standard contrattuali. Inoltre, la prossima scadenza del rapporto con la Regione, fissata al 28 febbraio 2025, rendeva non necessaria una variante, non emergendo significative ripercussioni sulle prestazioni residue. Si trattava di valutazioni discrezionali dell’amministrazione, rispetto alle quali non sono stati ravvisati palesi vizi di eccesso di potere. Per gli altri ordinativi ancora attivi, la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta alle singole amministrazioni contraenti. La censura sull’entità dell’adeguamento è stata ritenuta superflua in ragione del rigetto delle questioni principali. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della scarsa chiarezza delle risposte amministrative.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    La disciplina della revisione prezzi prevista dalla lex contractus non è stata ritenuta applicabile dopo la scadenza della convenzione quadro, quando non sia più possibile stipulare nuovi contratti mediante ordinativi di fornitura.

  • art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016

    circostanze impreviste e imprevedibili dovute a sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti

    La disposizione disciplina le varianti in corso d’opera nell’interesse della committenza pubblica e non costituisce uno strumento generale di riequilibrio contrattuale attivabile dall’appaltatore per ottenere l’aumento di prezzi non più remunerativi.

Massime di principio

  • La scadenza di una convenzione quadro, impedendo l’emissione di nuovi ordinativi, esclude l’applicazione delle clausole convenzionali di revisione prezzi riferite ai contratti non ancora stipulati; ciò non attribuisce automaticamente all’affidatario il diritto a un adeguamento dei corrispettivi per i rapporti esecutivi ancora in corso.
  • La variante in corso d’opera prevista dall’art. 106, comma 1, lettera c), d.lgs. 50/2016 è uno strumento di esercizio dello ius variandi della committenza pubblica, subordinato a un interesse dell’amministrazione, e non un rimedio generale volto a riequilibrare il contratto su iniziativa dell’appaltatore a fronte dell’aumento dei costi.
  • Anche quando un rinnovo della contrattazione collettiva integri una circostanza imprevista e imprevedibile, la variante in corso d’opera può riguardare prestazioni ancora da eseguire e divenute difficilmente erogabili; non può essere utilizzata per remunerare retroattivamente prestazioni già eseguite nel rispetto degli standard contrattuali.
  • La scelta dell’amministrazione di non ricorrere a una variante in corso d’opera appartiene alla discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto in presenza di palesi vizi di eccesso di potere.
  • Nell’ambito di una convenzione quadro, la richiesta di modifica relativa a ordinativi di fornitura ancora attivi deve essere rivolta alla singola amministrazione contraente che ha emesso l’ordinativo, quando la convenzione attribuisca a essa la valutazione dell’eventuale adeguamento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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