Ordinanza n. 2571/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità previa sospensione, del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad formatosi sull’istanza di rilascio di visto turistico dalla ricorrente in data 23.06.2025; e per il conseguente accertamento e la declaratoria - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna - dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dell’Ambasciatore p.t., a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda sul silenzio né ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'amministrazione diplomatica di fornire chiarimenti documentati sulla vicenda entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di rilascio di visto turistico presentata il 23 giugno 2025
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di rilascio di un visto turistico, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna a pronunciarsi entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. È stata inoltre proposta domanda cautelare incidentale. Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti documentati dalla sede diplomatica sulla vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale base della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di provvedere; la relativa domanda non è stata decisa con l'ordinanza.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non formula una decisione definitiva sulla sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo esamina un ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e ritiene necessari chiarimenti documentati sui fatti controversi, può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell'amministrazione, fissando un termine per il deposito e rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
- La disposizione di incombenti istruttori in un giudizio contro il silenzio non equivale all'accertamento dell'obbligo di provvedere, alla condanna dell'amministrazione o alla nomina del commissario ad acta, che restano oggetto della decisione successiva.
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