Cassazione Penale, Sentenza n. 37678/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per reati commessi il 2 novembre 2022. I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge per presunta errata interpretazione dell'art. 56 e dell'art. 20-bis della legge n. 689/1981 e delle disposizioni delegate dal d.lgs. n. 150/2022; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 20-bis cod. pen. per non aver sostituito la pena detentiva con una sanzione sostitutiva, nonostante in fase cautelare fosse stata già sostituita la custodia con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 58, comma 1, legge n. 689/1981 (come riformulato dal d.lgs. n. 150/2022), valutando i criteri dell'art. 133 cod. pen. e tenendo conto del criterio della legge delega (art. 1, comma 17, legge n. 134/2021). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rinnovata valutazione discrezionale dei giudici di merito in tema di sostituzione della pena, materia non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione non sia manifestamente illogica. La condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 150 del 2022)
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
La Corte ha ritenuto che la norma consenta la sostituzione della pena detentiva solo quando la misura alternativa contribuisce alla rieducazione e previene il rischio di recidiva; l'applicazione richiede una valutazione prognostica fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Usato come criterio valutativo per la quantificazione della pena e per valutare la personalità del condannato, la sua pericolosità e l'idoneità delle misure sostitutive a favorire la rieducazione.
art. 1, comma 17, legge delega n. 134 del 2021
La Corte ha richiamato la legge delega come principio orientatore: il legislatore delegato doveva prevedere che le sanzioni sostitutive siano applicate solo se contribuiscono alla rieducazione e prevengono la commissione di altri reati, principio recepito dal d.lgs. n. 150/2022.
artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981
Norme relative alle pene sostitutive e alla loro applicazione; la Corte ha osservato che il giudice di merito ha discrezionalità nella verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure sostitutive, valutazione sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la valutazione prognostica nel giudizio cautelare è parametricamente diversa e può essere integrata da accertamenti non necessari nella fase di merito; dunque decisioni cautelari non determinano automaticamente il risultato del giudizio di merito.
art. 27 Cost.
Richiamato quale principio costituzionale che informa la logica più ampia del trattamento sanzionatorio rispetto alla funzione cautelare.
art. 20-bis cod. pen. e art. 56 legge n. 689/1981
Citate nei motivi di ricorso: la Corte ha rigettato le doglianze ritenendo che l'interpretazione data dalla Corte territoriale sia coerente con il quadro normativo aggiornato e con i criteri di valutazione della personalità e della pericolosità del reo.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa è ammessa solo se la misura è ritenuta idonea alla rieducazione del condannato e a prevenire il rischio di commissione di altri reati; il giudice deve motivare la valutazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni discrezionali dei giudici di merito (sulla prognosi di recidiva e sull'idoneità delle sanzioni sostitutive) se la motivazione è logicamente congrua e non manifestamente illogica.
- Le valutazioni compiute in sede cautelare (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari) seguono parametri e accertamenti diversi rispetto alla decisione definitiva sul trattamento sanzionatorio, e non comportano automaticamente l'obbligo di sostituire la pena in sede di merito.
- La legge delega e il d.lgs. attuativo (d.lgs. n. 150/2022) sono interpretati in senso restrittivo: le pene sostitutive devono essere applicate solo quando concretamente funzionali alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che chiedono una rinnovata valutazione del merito discrezionale priva di vizi formali o di manifesta illogicità nella motivazione.
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