Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19467/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma del non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), articolata in tre motivi principali: (1) vizio per violazione dell'art. 407, comma 3-bis c.p.p. e correlati (presunta tardività dell'esercizio dell'azione penale e nullità/invalidità degli atti compiuti dopo i termini delle indagini); (2) violazione dell'art. 425 c.p.p. nella versione successiva alla riforma (presunta applicabilità favorevole del nuovo testo e compromissione del diritto di difesa non avendo potuto il ricorrente svolgere piena prova dibattimentale/contestare in udienza la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità); (3) vizio di diritto e di motivazione circa la qualificazione dei fatti e la sussistenza del dolo di calunnia e dell'elemento materiale (contestata l'utilizzabilità e la completezza degli atti di indagine, la valutazione delle dichiarazioni testimonali e l'interpretazione dei provvedimenti civili a fondamento dell'accusa). Il ricorrente deduce altresì violazioni costituzionali e sovranazionali (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 48 CDFUE).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In sintesi: (i) il primo motivo è respinto perché l'art. 407, comma 3-bis c.p.p., pur imponendo termini per l'esercizio dell'azione penale, non stabiliva la nullità degli atti compiuti oltre i termini; la giurisprudenza prevalente e la Corte costituzionale avevano già qualificato l'effetto del decorso del termine come, al più, inutilizzabilità su istanza di parte; (ii) il secondo motivo è infondato perché la sentenza di non luogo a procedere resa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nella procedura di udienza preliminare ha natura processuale e non di merito e il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto che potesse richiedere l'applicazione retroattiva della diversa formulazione normativa; inoltre il ricorrente avrebbe potuto opporsi in udienza alla richiesta dell'accusa e non lo fece; (iii) il terzo motivo è respinto perché la Corte d'appello ha operato una ricostruzione analitica dei fatti civilistici e penali, ritenendo che non sussistessero atti illegittimi della giudice onoraria Pappalardo e che, alla luce degli elementi raccolti, vi fosse la certezza dell'inesistenza dei fatti imputati, con conseguente sussistenza dell'elemento volitivo (dolo) della calunnia. Pertanto la sentenza impugnata è confermata e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 407, comma 3-bis c.p.p.

    «In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis», salvo proroga nel caso di particolare complessità delle indagini.

    La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine non produca nullità degli atti, ma al più l'inutilizzabilità, su istanza di parte, delle prove raccolte dopo la scadenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La norma sulla particolare tenuità è applicata attraverso la procedura di cui all'art. 425 c.p.p.; la sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità emessa in udienza preliminare ha natura processuale e non apre automaticamente la strada a impugnazioni per ottenere una diversa valutazione di merito con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 425.

  • art. 425 c.p.p.

    Regola la pronuncia di non luogo a procedere in udienza preliminare; la Corte ha ritenuto che la pronuncia sia di natura processuale e che il ricorrente non abbia dimostrato un interesse materiale a più ampia tutela ai sensi della nuova disciplina invocata.

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    La decisione conferma che per la calunnia occorre la certezza dell'attribuzione di fatti falsi e il dolo diretto; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo alla luce dell'infondatezza e della precisione delle accuse mosse.

  • art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)

    I provvedimenti civili successivi non hanno dimostrato, secondo la Corte, una condotta illegittima tale da configurare abuso d'ufficio a carico della giudice offesa; gli errori formali o correggibili non equivalgono di per sé ad abuso.

  • art. 415-bis e art. 415-ter c.p.p.

    Richiamate nel dibattito sui termini delle indagini: la Corte ha ricordato che gli strumenti previsti per sollecitare decisioni del P.M. o per segnalare ritardi non mutano l'effetto sanzionatorio in nullità automatica degli atti.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano state irragionevolmente compromesse visto che il ricorrente ha partecipato alle fasi processuali e non ha opposto tempestiva contraria istanza.

  • art. 6 CEDU / art. 48 CDFUE

    Evidenziate come richiamo alla tutela dei diritti processuali; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una lesione tale da configurare violazione di tali principi.

Massime di principio

  • Il decorso dei termini per le indagini preliminari (art. 407 c.p.p. e connessi) non determina automaticamente la nullità degli atti compiuti oltre i termini: l'effetto prevalente è l'inutilizzabilità delle prove raccolte dopo la scadenza, da eccepire nell'istruttoria, salvo diversa disposizione espressa dalla legge.
  • La previsione procedurale che consente il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis c.p. e art. 425 c.p.p.) produce una pronuncia di carattere processuale in udienza preliminare; la diversa formulazione normativa non sempre porta, in sede di legittimità, a una riconsiderazione di merito se non è specificamente allegato un interesse concreto e tempestivo.
  • Il diritto di difesa va esercitato tempestivamente in sede di udienza; se il difensore non contesta in quella sede richieste rilevanti (es. applicazione della particolare tenuità avanzata dall'accusa), sarà difficile ottenere poi un riesame per vizi procedurali generici in sede di legittimità.
  • Per il reato di calunnia è essenziale l'elemento soggettivo del dolo diretto: accuse infondate, precise e reiterate possono giustificare la sussistenza del dolo anche quando il querelante sostiene di aver esercitato un diritto di critica o difesa; errori giudiziari correggibili non bastano a escludere il reato se si è imputata consapevolmente la commissione di un fatto a persona che si sapeva innocente.
  • Le sommarie informazioni e le dichiarazioni acquisite in fase di indagine possono essere valutate nel giudizio di non luogo a procedere, salvo che la loro utilizzabilità sia stata tempestivamente censurata con modalità previste dal codice.
  • La semplice riconciliazione civile o la rinuncia alla costituzione di parte civile non escludono necessariamente la rilevanza penale degli atti né la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per reati come la calunnia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.