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Ordinanza

Ordinanza n. 748/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento per l'esecuzione - del giudicato formatosi sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3888/11 – R.G. n. 13743/11 reso il 17.05.2011 dal Tribunale di Napoli in favore della Arcobaleno s.r.l. depositato il 24.05.2011, notificato in copia conforme il 22.06.2011, non opposto, munito di formula esecutiva in data 25.11.2011 in virtù di decreto di definitiva esecutorietà del 18.11.2011 per mancata opposizione, rinotificato in forma esecutiva il 14.03.2012 e, ad istanza della cessionaria Impresa & Factor s.p.a., il 5.12.2012, recante l’ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero della Giustizia della somma di euro 142.010,63, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 maturandi fino al saldo;

Giustizia amministrativa202400801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli relativo al pagamento di un credito pecuniario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, con il quale il Ministero della Giustizia era stato ingiunto di pagare euro 142.010,63, IVA inclusa, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La ricorrente deduce la mancata o inesatta esecuzione dell’obbligo di pagamento, facendo valere la propria qualità di cessionaria del credito e di società incorporante della precedente cessionaria. Nel corso del giudizio il TAR aveva già disposto una verificazione contabile, affidata all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, per accertare l’esatta e completa esecuzione del giudicato. Il verificatore ha richiesto una proroga, rappresentando la necessità di ulteriori approfondimenti e verifiche analitiche sulla documentazione contabile ricevuta.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio di ottemperanza, ma dispone la proroga dei termini per l’espletamento della verificazione contabile. L’attività dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2026, salvo ulteriori esigenze o difficoltà tecniche da comunicare tempestivamente al Collegio. Il verificatore dovrà trasmettere alle parti, o ai consulenti eventualmente nominati, una bozza della relazione, consentendo la presentazione di osservazioni entro 30 giorni. La relazione conclusiva, comprensiva delle considerazioni sulle osservazioni dei consulenti di parte e della documentazione relativa, dovrà essere depositata entro ulteriori 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del relativo termine. Le parti sono state invitate a collaborare con il verificatore. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 maggio 2026, in sostituzione di quella già prevista, per la prosecuzione della trattazione. Nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza della domanda di ottemperanza o sull’avvenuto adempimento del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    disporre una verificazione

    La disposizione è utilizzata quale base normativa per disporre e disciplinare la verificazione tecnica necessaria all’accertamento dell’esatta e completa esecuzione del giudicato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 maturandi fino al saldo

    Il decreto ingiuntivo azionato comprende, oltre al capitale, gli interessi moratori maturandi fino al saldo secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’accertamento dell’esatta esecuzione di un titolo esecutivo richiede approfondimenti contabili, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e prorogare il termine per il suo completamento in presenza di documentate esigenze tecniche.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e deve comprendere la trasmissione preventiva della bozza di relazione, la possibilità di presentare osservazioni e la successiva valutazione di tali osservazioni nella relazione conclusiva.
  • Quando l’istruttoria tecnica non è ancora completata, il giudice non decide nel merito dell’ottemperanza, ma fissa una nuova camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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