Cassazione Penale, Sentenza n. 8076/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per reati di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990, denunciando la carenza di motivazione circa la confisca del denaro, dei telefoni cellulari e delle SIM card: l'accordo tra le parti non avrebbe compreso tale confisca e la sentenza limitatamente a "di quanto in sequestro" non indica ragioni né il nesso di pertinenzialità rispetto al reato
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo della motivazione della confisca: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, dei telefonini e delle SIM card e ha rinviato al Tribunale di Cagliari perché verifichi e motivi l'esistenza del nesso di pertinenzialità o altri presupposti per la confisca. Il resto della pronuncia (applicazione della pena concordata e confisca/distruzione della sostanza stupefacente) è rimasto impregiudicato
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento: applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del Testo Unico sugli stupefacenti: fattispecie di detenzione/traffico e circostanze aggravanti rilevanti per il procedimento penale
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito lo svolgimento di alcuni procedimenti in forma cartolare (scritta) in particolare per esigenze connesse all'emergenza; richiamata per la modalità di trattazione del procedimento
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore norma regolante modalità straordinarie/procedurali (richiamata insieme all'art. 23 d.l. 137/2020) relative alla trattazione cartolare del ricorso
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti della proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando la misura di sicurezza o altra misura accessoria sia stata oggetto dell'accordo tra le parti
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri generali di motivazione delle decisioni e possibilità di impugnazione per vizio di motivazione; invocato come fondamento per censurare la carenza motivazionale della confisca non concordata
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin, Rv. 279348)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce la distinzione: se la misura (es. confisca/misura di sicurezza) è compresa nell'accordo di patteggiamento, la cassazione è ammessa nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis; se non compresa, la censura è proponibile per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Se in una sentenza di patteggiamento il giudice dispone confische generiche (es. "di quanto in sequestro") senza motivare, quelle disposizioni sono annullabili per carenza di motivazione
- La confisca di beni diversi dalla sostanza stupefacente richiede che il giudice indichi e motivi il nesso di pertinenzialità rispetto al reato o altro fondamento giuridico della confisca
- Se la misura di confisca è parte esplicita dell'accordo di patteggiamento, la possibilità di cassazione è limitata dalle previsioni di cui all'art. 448, comma 2-bis; se non è parte dell'accordo, il ricorso può fondarsi sul vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.
- In casi simili il ricorrente dovrebbe censurare specificamente la mancanza di motivazione e richiedere l'annullamento limitato alla confisca, con rinvio per nuova valutazione del nesso di pertinenzialità
- Al giudice di merito, in sede di rinvio, compete verificare e motivare l'esistenza di elementi probatori che colleghino i beni sequestrati al reato (strumentalità, proventi, pertinenzialità) o indicare altro titolo giuridico per la confisca
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