Cassazione Civile, Ordinanza n. 10635/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da due decreti di esproprio emessi per aree site nella zona P.I.P. del Comune di Airola, destinate alla realizzazione di opifici industriali. La Commissione provinciale espropri aveva stimato l'indennità definitiva in euro 24,54 al mq; la Corte d'appello, riuniti i giudizi di opposizione alla stima proposti dai proprietari e dai beneficiari dell'esproprio, aveva rideterminato l'indennità in misura sensibilmente più elevata, valorizzando alcuni criteri comparativi e riconoscendo anche un'indennità aggiuntiva per soprassuolo. Le società beneficiarie hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 327/2001, 112 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto errata la CTU basata sul metodo sintetico-comparativo, avrebbe dovuto applicare il criterio analitico e che il raffronto con soli due dati non fosse statisticamente adeguato; 2) violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 e 116 c.p.c., per avere la Corte omesso di considerare altri comparabili, tra cui aree industriali più prossime ai beni espropriati; 3) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 per non avere applicato la riduzione del 25% dell'indennità, assumendo che l'espropriazione fosse connessa a finalità di pubblica utilità e sviluppo industriale; 4) violazione degli artt. 32, 37 e 43 d.P.R. 327/2001, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per il riconoscimento dell'indennità di soprassuolo senza adeguata prova e senza che le piantagioni avessero effettivamente incrementato il valore del terreno; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per mancata considerazione di diverse criticità della stima della Commissione provinciale espropri; 6) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001, per l'erroneità del valore unitario di euro 40,00 al mq, ritenuto fondato su dati comparativi inidonei e su una media scarsamente rappresentativa. La Suprema Corte non è entrata nel merito dei motivi, perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso: l'ordinanza d'appello era stata notificata via PEC al difensore costituito l'8 maggio 2017, con conseguente scadenza del termine breve il 7 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario solo il 20 luglio 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo fondata l'eccezione di tardività sollevata dai controricorrenti. Ha affermato che la notificazione della sentenza/ordinanza al difensore costituito, anche se non domiciliatario della parte, è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.; nel caso concreto la notifica via PEC al difensore risultava validamente effettuata l'8 maggio 2017, sicché il ricorso, spedito il 20 luglio 2017, era tardivo. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dai ricorrenti in tema di determinazione del valore venale del bene espropriato mediante criteri di stima e comparazione.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato sia per la riduzione del 25% dell'indennità sia per la determinazione dell'indennità di esproprio e la sua eventuale applicazione ai fini della liquidazione.
art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'indennità di soprassuolo, nel quadro della doglianza sulla prova delle piantagioni.
art. 21, comma 15, d.P.R. n. 327 del 2001
Menzionato per la stima definitiva effettuata dalla Commissione provinciale espropri.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia e mancata considerazione di fatti e questioni dedotte dalle parti.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione della prova e l'utilizzo di elementi istruttori ritenuti inidonei.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare il governo delle risultanze probatorie e dei criteri di valutazione del materiale acquisito.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere la mancata prova dei presupposti dell'indennità di soprassuolo.
art. 325 c.p.c.
Interpretato nel senso che la notifica della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare.
art. 285 c.p.c.
"la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c."
Richiamato come norma che collega la notifica della sentenza alla disciplina delle notificazioni al procuratore costituito.
art. 170 c.p.c.
"dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente"
La Corte ne ricava che, dopo la costituzione, la notifica va fatta al procuratore costituito e che la domiciliazione della parte non è decisiva quando la notifica sia indirizzata al difensore.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
Richiamato in tema di domicilio digitale e validità delle notificazioni PEC al difensore.
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato per il collegamento tra indirizzo PEC del professionista e pubblici elenchi utilizzabili per la notifica.
d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Richiamato con riferimento al ReGIndE e alla gestione dei pubblici elenchi degli indirizzi PEC dei difensori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della decisione al difensore costituito è sufficiente a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se il difensore notificatario non coincida con il domiciliatario indicato dalla parte.
- In presenza di notifica a mezzo PEC al difensore, la validità della notificazione si fonda sull'invio all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, con prova documentale delle ricevute di accettazione e consegna e della copia conforme dell'atto notificato.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente da una valida notificazione della decisione impugnata, il ricorso è inammissibile per tardività senza esame dei motivi di merito.
- Le censure che investono la stima dell'indennità di esproprio restano assorbite se il ricorso è dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
- Nell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, il sindacato di legittimità sui criteri di valutazione delle prove non può essere utilmente scrutinato se manca la tempestività dell'impugnazione.
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