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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47680/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione di legge per inosservanza dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001: il giudice del merito, pronunciando la sentenza di patteggiamento e disponendo la sospensione condizionale della pena, aveva omesso di statuire l'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate senza permesso di costruire e senza progetto/direzione tecnica, omissione che il ricorrente riteneva obbligatoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica l'ordine di demolizione come sanzione amministrativa obbligatoria "ex lege" (e non come pena accessoria), la Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza che non aveva disposto la demolizione e ha impartito direttamente l'ordine di demolizione delle opere abusive

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 31, comma 9

    L'ordine di demolizione delle opere abusive ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria "ex lege" ed è dunque dovuto anche quando la condanna deriva da un patteggiamento; la sua imposizione non dipende dalla volontà delle parti

  • Codice di procedura penale, art. 444 (patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento non esclude l'obbligo di disporre, all'occorrenza, gli effetti non penalistici imposti dalla legge (quali l'ordine di demolizione), essendo possibile per la Corte di legittimità emettere direttamente tale ordine in caso di omissione

  • Codice di procedura penale, art. 445

    L'art. 445 limita l'applicazione delle pene accessorie nella sentenza di patteggiamento, ma la giurisprudenza interpreta che l'ordine di demolizione, essendo sanzione amministrativa, non rientra nelle pene accessorie escluse dall'articolo e quindi può e deve essere disposto

Massime di principio

  • Nelle vicende di costruzione abusiva l'ordine di demolizione è obbligatorio "ex lege" e deve essere disposto anche se la condanna deriva da un patteggiamento
  • La mancata statuizione dell'ordine di demolizione in una sentenza di patteggiamento è impugnabile dal pubblico ministero per cassazione; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e impartire direttamente l'ordine quando non sono necessari accertamenti di fatto
  • L'ordine di demolizione è qualificato come sanzione amministrativa e non come pena accessoria: ciò implica che le limitazioni procedural-penali sulle pene accessorie non impediscono la sua imposizione
  • Quando la questione è di carattere giuridico e non richiede nuovi accertamenti di fatto, il giudice di legittimità può integrare la statuizione omessa senza rinviare il caso al giudice di merito
  • Per gli operatori: in fase di patteggiamento su reati edilizi è necessario verificare espressamente la statuizione relativa alla demolizione; il PM deve proporre ricorso se vi è omissione

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