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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25841/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. I motivi di ricorso denunciavano vizi di motivazione e valutazione probatoria (art. 605 c.p.p.) relativi alla qualificazione come "ridimensionamento" e non ritrattazione delle dichiarazioni della persona offesa; contestavano l'attendibilità della persona offesa per gravi deficit psichici e la presunta induzione della figlia a denunciare; censuravano l'apprezzamento delle deposizioni della figlia e del genero, la qualificazione dell'abitualità dei maltrattamenti (art. 572 c.p.) e la ritenuta assorbimento del reato di minaccia (art. 612 c.p.), nonché il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e della causa di non punibilità per gli obblighi di cura (art. 131-bis c.p.). Sono state altresì sollevate questioni processuali relative all'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali, alla richiesta di perizia sulla capacità a testimoniare e a presunte violazioni procedurali (art. 500, 603, 609 e 210 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (alcuni profili dichiarati anche inammissibili ove sollevati per la prima volta). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la credibilità complessiva delle prove, fondando la condanna non sulle sole dichiarazioni predibattimentali ritrattate ma su testimonianze convergenti (figlia, genero, assistente sociale, operanti) e documentazione clinica. La ritrattazione della persona offesa è stata ricondotta al contesto di vulnerabilità economica e psichica e alla dinamica ciclica della violenza domestica; pertanto non ha escluso la responsabilità dell'imputato. Sono state respinte le censure relative alla necessità di perizia, alla derubricazione di episodi e al riconoscimento di attenuanti o cause di non punibilità. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro per valutare il vizio di motivazione: la Cassazione ritiene che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e articolata sulla valutazione delle prove e delle deposizioni.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali non possono essere usate come prova dei fatti se lette in dibattimento salvo specifiche eccezioni; possono essere valutate ai fini della credibilità del teste. I giudici hanno rispettato tale regime: non hanno utilizzato esasperate le dichiarazioni predibattimentali come prova principale ma le hanno sfruttate per valutare la credibilità dei testimoni de relato e il quadro complessivo.

  • art. 572 cod. pen.

    La condotta è stata ritenuta abituale: la Cassazione condivide la valutazione che la reiterazione di minacce e violenze in un contesto di sopraffazione costituisce maltrattamenti abituali.

  • art. 612 cod. pen.

    Censura sulla derubricazione delle minacce rigettata: le minacce rientrano nel quadro complessivo di maltrattamenti abituali e non incidono sulla sussistenza del reato principale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità invocata (per gli obblighi di cura) non è stata ritenuta applicabile rispetto alle condotte accertate; la natura abituale e la gravità escludono l'applicazione della causa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta in ragione della gravità e reiterazione delle condotte.

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione di querela è riconosciuta dall'ordinamento e non può di per sé costituire prova di calunnia né rendere la persona offesa automaticamente inattendibile.

  • Convenzione di Istanbul (ratificata con L. n. 77/2013)

    Richiamata per il principio che i procedimenti per violenza contro le donne devono proseguire anche se la vittima ritratta o ritira la denuncia; utile a interpretare ritrattazioni e remissioni come fenomeni connotativi della dinamica della violenza domestica.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiesta per dimostrare la qualità di indagato: la Cassazione sottolinea che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato spetta al P.M. e deve essere provata se si pretende di affermare che la persona fosse indagata.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocata per dichiarare inammissibile la discussione di questioni sollevate per la prima volta in Cassazione: la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure procedurali sollevate tardivamente.

  • art. 609, 210 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella discussione sull'utilizzabilità delle testimonianze e sulla disciplina dell'esame in dibattimento; la Corte ha ritenuto non fondate le eccezioni difensive basate su tali disposizioni.

Massime di principio

  • In reati di violenza domestica la ritrattazione o la remissione di querela non implica automaticamente inattendibilità della vittima: il giudice deve valutare il contesto (vulnerabilità, dipendenza economica, minacce, ciclicità della violenza).
  • Le dichiarazioni predibattimentali lette in dibattimento hanno limiti di utilizzabilità (art. 500 c.p.p.): possono servire per valutare la credibilità del teste ma non possono sostituire la prova principale, a meno che non sussistano eccezioni previste dalla legge.
  • La valutazione della capacità a testimoniare e la decisione di disporre o meno una perizia sono atti discrezionali dei giudici di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se manca una motivazione o risultano irragionevoli.
  • Per riconoscere l'abitualità dei maltrattamenti occorre valutare la ripetizione e la gravità delle condotte nel loro contesto: singoli episodi isolati possono non essere sufficienti, ma una serie di episodi convergenti può legittimare la qualificazione come abituale.
  • La remissione di querela è un diritto del querelante e non vale di per sé come prova di calunnia; l'eventuale iscrizione per calunnia richiede indagini del P.M. e non può essere data per assodata senza prova dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.
  • Censure generiche, non specificamente confrontate con la motivazione dei giudici di merito, sono destinate a fallire in sede di legittimità: occorre indicare punti precisi di illogicità o contraddittorietà.
  • La Convenzione di Istanbul e le linee giurisprudenziali sovranazionali informano l'interpretazione nazionale: lo Stato ha obbligo di perseguire reati di violenza di genere anche se la vittima si ritrae, per proteggere persone vulnerabili.

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