Cassazione Penale, Ordinanza n. 30468/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre 10 luglio 2025 - 10 gennaio 2026. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda e il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 3 marzo 2026, aveva rigettato il reclamo, valorizzando il fatto che il detenuto, in data 24 ottobre 2025, aveva tenuto una condotta ritenuta integrare il reato di evasione. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di evasione ex art. 385 c.p. in assenza di una pronuncia giurisdizionale di accertamento del reato, violando così il principio di non colpevolezza; inoltre sosteneva che, anche a voler considerare rilevanti condotte non giudizialmente accertate, nel caso concreto il comportamento tenuto non costituiva un significativo discostamento dal percorso trattamentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i giudici di sorveglianza non hanno affermato una responsabilità penale in senso stretto, ma hanno svolto una valutazione autonoma della condotta tenuta dal detenuto ai fini della concessione del beneficio penitenziario, potendo considerare anche fatti astrattamente riconducibili a ipotesi di reato senza necessità di un previo accertamento giudiziale. Il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata, limitandosi a censurare in astratto la valutazione compiuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
disciplina la liberazione anticipata; la Corte non ne discute il contenuto in astratto, ma rileva che il giudice di sorveglianza può negare il beneficio sulla base della valutazione della condotta tenuta dal detenuto nel semestre.
art. 385 c.p.
richiamato solo come fattispecie astrattamente integrata dalla condotta del detenuto; la Corte chiarisce che, ai fini del procedimento di sorveglianza, non è necessario un accertamento giurisdizionale definitivo del reato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente attraverso il vizio di motivazione dedotto in ricorso; la Corte valorizza il difetto di specificità del motivo come causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, ai fini della concessione o del mantenimento di benefici penitenziari, il giudice può valutare autonomamente la condotta del detenuto anche quando essa sia astrattamente sussumibile in una ipotesi di reato, senza che sia necessario un previo accertamento penale definitivo.
- Non vi è violazione del principio di non colpevolezza se il giudice di sorveglianza non accerta la responsabilità penale, ma utilizza la condotta oggettivamente tenuta come indice della scarsa meritevolezza del beneficio richiesto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure astratte o generiche.
- In materia di impugnazioni contro decisioni del tribunale di sorveglianza, la deduzione di un vizio motivazionale è inefficace se non evidenzia un effettivo travisamento o un illogico confronto con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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