Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20688/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione (art. 12 D.Lgs. 286/1998) deducendo un unico motivo: la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova, con particolare riferimento all'elemento soggettivo (dolo) del reato. Si contestava che la Corte di appello avesse fondato la responsabilità soltanto sull'apporto materiale prestato da La Terra senza accertare la sua effettiva conoscenza dell'azione delittuosa del concorrente (Di Marco) e che le intercettazioni fossero state erroneamente interpretate come una 'confessione' indiretta.

La decisione

La Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 286/1998 (limitatamente a specifiche parole), l'unica circostanza aggravante ritenuta sussistente veniva meno. Di conseguenza i reati contestati, ricondotti alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 12, ricadevano in una cornice sanzionatoria tale per cui i termini di prescrizione risultavano maturati (considerati anche i giorni di sospensione indicati nel provvedimento), con estinzione dei reati per prescrizione. Pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, lett. d)

    "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"

    La Corte Costituzionale (sent. n. 63/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale lett. d) nella parte indicata, ritenendo la pena prevista manifestamente sproporzionata rispetto a ipotesi non riconducibili al traffico internazionale di migranti gestito da organizzazioni criminali. Di conseguenza l'aggravante non è applicabile nel caso di specie.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1

    Con la rimozione dell'aggravante ex comma 3 lett. d), i fatti sono stati ricondotti alla previsione base del comma 1, con una cornice sanzionatoria diversa che ha portato alla maturazione della prescrizione.

  • Cost. sent. n. 63 del 10 marzo 2022

    Ha ritenuto l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) sproporzionata nella parte specificata e non applicabile a fattispecie estranee al traffico internazionale organizzato di migranti.

  • Codice penale, art. 43

    Richiamato nel ricorso in relazione alla responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte di legittimità non ha trattato nel merito la dedotta errata applicazione essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato dal ricorrente per contestare la responsabilità dolosa per concorso; la questione non è stata decisa in punto di merito a causa dell'annullamento per prescrizione.

  • Codice penale, art. 157 e art. 160

    Usati per il calcolo del termine di prescrizione: il termine massimo previsto (art. 157), aumentato di un quarto ex art. 160, comma terzo, e detratto il periodo di sospensione (giorni 536), ha portato alla conclusione che la prescrizione era maturata entro aprile-maggio 2020.

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a)

    Norma adottata per annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando i reati risultano estinti per prescrizione.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità di una aggravante può incidere direttamente sul regime sanzionatorio della fattispecie e determinare l'estinzione del reato per prescrizione se la rimozione abbassa la pena tale da far decorrere i termini estintivi.
  • Quando la prescrizione è ormai maturata in relazione alla fattispecie depurata dall'aggravante incostituzionalmente prevista, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio senza entrare nel merito delle questioni probatorie sollevate dall'imputato.
  • Nel valutare la responsabilità per concorso, non è sufficiente l'apporto materiale dell'imputato: occorre verificare l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà) dell'azione delittuosa, salvo che la decisione non sia influenzata da questioni procedurali come la prescrizione.
  • Le intercettazioni devono essere interpretate nel loro contesto e non possono essere automaticamente considerate come ammissioni o "confessioni" indirette senza adeguata motivazione; una difesa ben articolata può impugnare tale valutazione.
  • In casi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione (includendo eventuali aumenti e periodi di sospensione) prima di investire ulteriormente il gravame su questioni di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.