Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Silenzio sull’istanza di predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 e successivo documento denominato “Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, genitori di un minore riconosciuto in situazione di handicap grave e con necessità di assistenza continua, avevano chiesto al Comune la predisposizione del progetto individuale previsto dall’art. 14 l. 328/2000. Dopo il ricorso avverso il silenzio, il Comune ha adottato un documento denominato “Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, impugnato con motivi aggiunti. È stata dedotta la violazione dell’art. 14 l. 328/2000, dell’art. 6 d.lgs. 66/2017, del d.lgs. 62/2024, dell’art. 2 d.m. 23 novembre 2016, degli artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117, comma 2, lett. m), Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, ingiustizia, illogicità e irragionevolezza. Secondo i ricorrenti, il documento era una mera raccolta di referti, valutazioni e schede, priva di una progettazione unitaria, di piani d’azione concreti, di indicazione delle risorse, del budget di progetto, del coordinamento con il piano educativo individualizzato e della partecipazione effettiva della scuola. È stato inoltre chiesto il risarcimento delle spese sostenute per terapie e corsi privati e del danno non patrimoniale subito dal minore e dai genitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL limitatamente al giudizio sul silenzio, ritenendo che, pur concorrendo più amministrazioni alla formazione del progetto, il Comune sia l’amministrazione procedente e l’unica controparte necessaria nel rito ex art. 117 c.p.a. Il ricorso sul silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha adottato il progetto durante il giudizio; l’eventuale insufficienza del provvedimento sopravvenuto deve essere fatta valere mediante impugnazione ordinaria o motivi aggiunti. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL e del Ministero, rilevando che la disciplina coinvolge l’ente locale, l’azienda sanitaria e, quanto alla definizione delle prestazioni, anche l’istituzione scolastica. Nel merito, ha annullato il progetto impugnato perché non riconducibile al progetto di vita disciplinato dall’art. 18 d.lgs. 62/2024: il documento conteneva valutazioni diagnostiche e sociali, obiettivi generici e astratti e documentazione sanitaria, ma non indicava concretamente, in modo coordinato e unitario, strumenti, risorse, interventi, servizi, sostegni, accomodamenti ragionevoli, modalità di attuazione e continuità del progetto nei diversi ambiti di vita. È stata inoltre riconosciuta la responsabilità risarcitoria delle amministrazioni resistenti. Il danno patrimoniale, provato mediante fatture relative a prestazioni private, è stato liquidato in € 10.127,00, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Il danno esistenziale è stato liquidato in € 3.000,00 in favore del minore e in € 1.500,00 per ciascun genitore, anch’esso con interessi legali dalla pubblicazione. Le amministrazioni sono state condannate in solido al risarcimento; le spese di lite sono state poste a carico del Comune e del Ministero secondo le somme indicate in dispositivo, mentre sono state compensate nei confronti dell’Azienda USL.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio mira ad accertare l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di concludere il procedimento. Se, durante il giudizio, viene adottato il provvedimento finale, il ricorso diviene improcedibile e l’eventuale illegittimità dell’atto deve essere contestata con impugnazione ordinaria o motivi aggiunti.

  • art. 14 l. 328/2000

    Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

    La disposizione costituisce la base del diritto della persona con disabilità a richiedere l’elaborazione di un progetto individuale e impone alle amministrazioni competenti di attivare il relativo procedimento.

  • art. 6 d.lgs. 66/2017

    La predisposizione del progetto individuale coinvolge l’ente locale e l’azienda sanitaria e deve definirsi anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.

  • art. 18 d.lgs. 62/2024

    Il progetto di vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

    Il progetto di vita deve individuare, in modo concreto e coordinato, strumenti, risorse, interventi, prestazioni, servizi e accomodamenti ragionevoli, assicurandone la sostenibilità e la continuità; una raccolta di referti e obiettivi generici non soddisfa i requisiti minimi della disciplina.

  • art. 19 d.lgs. 62/2024

    Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi.

    Il progetto deve coordinare e integrare gli interventi relativi ai diversi contesti di vita, inclusi quelli sanitario, riabilitativo, scolastico, assistenziale e sociale.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Consentono la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale quando la sua precisa quantificazione non sia possibile, anche sulla base di presunzioni semplici.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione del provvedimento finale durante il processo determina la sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento è ritenuto insoddisfacente; la sua legittimità deve essere contestata mediante impugnazione ordinaria o motivi aggiunti.
  • Nel procedimento di predisposizione del progetto di vita per una persona con disabilità, il Comune, quale amministrazione procedente, ha il compito di imprimere impulso al procedimento e di coordinare gli interventi dei diversi soggetti pubblici coinvolti; l’azienda sanitaria e l’istituzione scolastica possono essere parti necessarie nel giudizio avente a oggetto il provvedimento finale quando la disciplina attribuisce loro un ruolo nella sua formazione.
  • Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato non può consistere in una mera raccolta di referti, valutazioni e obiettivi generici: deve tradurre i bisogni e le aspirazioni della persona con disabilità in una programmazione unitaria, concreta e coordinata, indicando strumenti, risorse, servizi, prestazioni, sostegni, accomodamenti ragionevoli e modalità di attuazione nei diversi ambiti di vita.
  • La mancata o inadeguata predisposizione del progetto di vita può integrare una responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione quando siano provati condotta negligente, danno e nesso causale, compreso il danno patrimoniale per le spese private sostenute per sopperire all’assenza degli interventi pubblici.
  • Il danno esistenziale derivante dalla mancata attuazione di interventi assistenziali in favore di un minore con disabilità grave può essere provato anche mediante presunzioni semplici, tenendo conto del depauperamento della vita sociale e relazionale del minore e dell’eccezionale carico assistenziale, psicologico e fisico gravante sui familiari.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.