Cassazione Civile, Ordinanza n. 06844/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un debitore ha impugnato la comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, deducendo: l'inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento; la violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 per mancata previa intimazione; l'irritualità della notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria, perché eseguita tramite operatori di posta privata e senza relata; l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti posti a base dell'ipoteca, con richiamo al termine quinquennale. In corso di cassazione il ricorrente ha anche depositato una memoria tardiva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per adesione a definizione agevolata e pagamento delle rate, ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile per tardività. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la memoria depositata oltre il termine perentorio dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e, soprattutto, ha affermato che la sentenza del Tribunale, resa quale giudice di primo grado in una controversia qualificabile come opposizione all'esecuzione/accertamento negativo avverso iscrizione ipotecaria e fermo, avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. Applicando il principio dell'apparenza e la qualificazione dell'opposizione come ordinaria azione di accertamento negativo del diritto dell'agente della riscossione di iscrivere ipoteca o disporre il fermo, la Corte ha concluso che il mezzo di impugnazione corretto era l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
è la base normativa dell'iscrizione di ipoteca esattoriale impugnata dal debitore.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una previa intimazione di pagamento prima dell'azione esecutiva.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la modalità di notificazione dell'atto impositivo/esattoriale.
art. 1 L. n. 890/1982
richiamato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notifica tramite posta privata e senza relata.
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la Corte lo interpreta come norma che impone il deposito delle memorie entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'adunanza camerale.
art. 617 c.p.c.
la Corte esclude che l'opposizione avverso iscrizione ipotecaria e fermo rientri in tale categoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione occorre individuare il mezzo esperibile in base alla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda, secondo il principio dell'apparenza; se il giudice di primo grado non offre una qualificazione univoca, il giudice dell'impugnazione deve procedervi d'ufficio anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
- L'opposizione proposta contro l'iscrizione di ipoteca esattoriale o il fermo amministrativo di beni registrati integra, di regola, un'ordinaria azione di accertamento negativo del diritto dell'agente della riscossione a procedere, e non una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Quando la controversia sia stata decisa in primo grado con sentenza resa su una opposizione qualificabile come accertamento negativo/opposizione all'esecuzione, il mezzo di impugnazione corretto è l'appello; il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Le memorie depositate nel procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. devono rispettare il termine perentorio di dieci giorni prima dell'adunanza; il deposito tardivo rende inammissibile la memoria e la documentazione allegata.
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