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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27371/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore sulla base di una precedente sentenza che gli aveva riconosciuto, in via di risarcimento del danno liquidato equitativamente per l'inadempimento della datrice di lavoro all'obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale, il diritto a un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro dal 2008 fino all'aprile 2017. Il credito era stato quantificato con riferimento ai prospetti paga e a un conteggio prodotto dal lavoratore. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta dal tribunale, e poi appello, anch'esso respinto. In cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova, sostenendo che dalle buste paga non risultavano la durata della settimana lavorativa e il C.C.N.L. richiamato per il divisore; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la sentenza d'appello parlava di divisore e C.C.N.L. senza quantificarli o specificarli; 3) violazione dell'art. 437 c.p.c., perché il primo motivo d'appello sarebbe stato ritenuto erroneamente nuovo; 4) violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto generiche le contestazioni della società e, così facendo, per avere invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile per novità il motivo relativo alla quantificazione del credito, ma aveva comunque esaminato nel merito le doglianze sulla determinazione del dovuto. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., ha ribadito che essa ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o la genericità della non contestazione. Anche il primo e il secondo motivo sono stati reputati non fondati: il primo perché si risolveva in una critica valutativa del ragionamento probatorio e non in un vero travisamento della prova; il secondo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, essendo stata resa una ricostruzione logico-argomentativa sufficiente, ancorata ai prospetti paga e alle operazioni aritmetiche necessarie per la quantificazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza su travisamento della prova non può trasformarsi in una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito; l'apprezzamento della non contestazione e del valore delle prove resta al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è censurabile solo se manca al di sotto del minimo costituzionale; nel caso di specie la Corte ha escluso la motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata perché ha esposto il percorso logico seguito per la quantificazione del credito

  • art. 437 c.p.c.

    la Corte d'appello non ha dichiarato inammissibile per novità il motivo, ma lo ha esaminato nel merito

  • artt. 414, 416, 420 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere vizi processuali relativi alla fase di merito, ma non ritenuti decisivi dalla Corte di cassazione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce il relativo onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o la ritenuta genericità delle contestazioni

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, senza che la censura fosse accolta

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato nel contraddittorio di merito in tema di prova scritta del credito per il decreto ingiuntivo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per i motivi di ricorso relativi a artt. 115 c.p.c., 437 c.p.c. e 2697 c.c.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato come possibile parametro per censurare l'apprezzamento della non contestazione e il vizio motivazionale, ma non effettivamente coltivato in ricorso

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte diversa da quella onerata in base alla struttura del fatto costitutivo o dell'eccezione; non ricorre, invece, quando la censura investe la valutazione delle prove o la credibilità/completezza delle contestazioni.
  • L'apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è rimesso al giudice di merito e, in cassazione, può essere sindacato solo nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto e ancora scrutinabile.
  • La doglianza di travisamento della prova non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o del ragionamento presuntivo/probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza d'appello espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito per la decisione e consente di comprendere le ragioni del decisum; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una revisione contabile del credito accertato in fatto.
  • Se il giudice di appello esamina nel merito una censura relativa alla quantificazione del credito, non può ritenersi che l'abbia dichiarata inammissibile per novità solo perché ne segnala la maggiore articolazione rispetto alle difese svolte in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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