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Sentenza

Sentenza n. 4558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare licenza di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego del Questore di Cosenza. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 1998 per un reato in materia di stupefacenti, su due perquisizioni del 2010 e del 2015, entrambe concluse con esito negativo, sulla frequentazione nel 2008 e nel 2010 di soggetti ritenuti controindicati e sulla sospensione della patente di guida disposta nel 2009 in seguito a un sinistro stradale. L’amministrazione aveva tratto da tali elementi un giudizio negativo sulla personalità del richiedente e sul pericolo di abuso delle armi. In appello il ricorrente ha contestato la perdurante rilevanza del reato risalente, l’assenza di esiti negativi nelle perquisizioni, l’irrilevanza o l’inidoneità delle frequentazioni a dimostrare una contiguità con ambienti criminali e l’assenza di responsabilità per il sinistro stradale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il diniego di rinnovo della licenza. Il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, ma ha precisato che il giudizio deve considerare unitariamente l’incidenza dei diversi elementi sulla buona condotta e deve fondarsi su una situazione di inaffidabilità oggettivamente fondata, non meramente congetturale. L’unico episodio dotato di specifico valore sintomatico era il reato del 1998, ormai risalente di oltre vent’anni e ulteriormente superato dalla sopravvenuta estinzione del reato. Le perquisizioni del 2010 e del 2015, avendo avuto esito negativo, non dimostravano una perdurante contiguità con il traffico o il consumo di stupefacenti. Le frequentazioni riguardavano soggetti le cui vicende non evidenziavano un collegamento sufficientemente significativo con tali ambienti criminali. Anche la sospensione della patente non poteva assumere rilievo, poiché l’amministrazione non aveva contestato che l’autorità giudiziaria avesse escluso la responsabilità del ricorrente per il sinistro. Il diniego è stato quindi ritenuto sproporzionato e irragionevole per carenza di elementi attuali e realmente sintomatici del pericolo di abuso. Le spese del doppio grado sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna risalente per il reato in materia di stupefacenti, pur astrattamente valutabile nell’ambito del giudizio di affidabilità, non è sufficiente a fondare il diniego dopo oltre vent’anni in assenza di condotte successive attualizzanti, soprattutto considerando l’intervenuta estinzione del reato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo di un titolo di polizia fondato sul pericolo di abuso delle armi richiede una valutazione complessiva e attuale degli elementi disponibili, considerati unitariamente e non come mera somma di precedenti o circostanze isolate.
  • L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del richiedente non esclude il sindacato giurisdizionale sul rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
  • Un precedente penale molto risalente non può, da solo e in assenza di condotte successive attualizzanti, giustificare il diniego di un titolo di polizia quando non esprima più una situazione attuale di inaffidabilità; la sopravvenuta estinzione del reato costituisce un ulteriore elemento da considerare nella valutazione.
  • Perquisizioni concluse con esito negativo e frequentazioni con soggetti controindicati non possono sorreggere il diniego se, valutate nel loro concreto contenuto, non dimostrano un collegamento attuale, stabile e significativo del richiedente con ambienti criminali o con il traffico di stupefacenti.
  • Il pericolo di abuso del titolo di polizia deve essere oggettivamente fondato su elementi realmente sintomatici e non può derivare da una prognosi meramente congetturale o da circostanze prive di adeguata specificità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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