Sentenza del 24/03/2016 n. 5838 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Basilicata relativa a un accertamento fiscale, contestando: la riduzione dal 37,27% al 20% del ricarico applicato alle vendite all'ingrosso; la motivazione ritenuta insufficiente circa la significatività del campione utilizzato e dei prezzi praticati agli altri clienti; il riconoscimento della deducibilità di perdite su crediti derivanti da transazioni, resi e abbuoni successivi all'anno d'imposta; nonché la decisione relativa al ricarico sulle vendite al dettaglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente ad alcune censure. Ha ritenuto corretta la possibilità per la CTR di rideterminare il ricarico senza incorrere in extrapetizione, ma ha censurato come insufficiente e apodittica la motivazione relativa alla percentuale del 20% e alla rilevanza degli altri clienti e dei prezzi inferiori. Ha inoltre ritenuto illegittimo il riconoscimento delle perdite su crediti fondato sulla mera convenienza economica o sulla possibilità di conservare il rapporto con il cliente, richiedendo invece elementi certi e precisi o l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali. Il motivo relativo alle vendite al dettaglio è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione.
La Corte ha esaminato le censure sotto i profili della violazione di legge, dell'extrapetizione, dell'omessa pronuncia e dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 2730 c.c.
La denuncia di extrapetizione non è stata accolta: la CTR, rideterminando il ricarico entro i limiti della domanda di annullamento dell'accertamento, non ha alterato il petitum o la causa petendi.
Artt. 2699, 2727 e 2730 c.c.
Prova documentale, presunzioni semplici e confessione.
La valutazione della significatività del campione e degli elementi indiziari utilizzati per ricostruire i ricavi appartiene al giudice di merito, ma deve essere esposta con una motivazione concreta, specifica e verificabile.
Art. 66, comma 3, TUIR, vigente all'epoca
Le perdite su crediti sono deducibili "se risultano da elementi certi e precisi" e, in ogni caso, "se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali".
La deduzione fiscale delle perdite su crediti non può dipendere dalla libera scelta dell'imprenditore o dalla mera convenienza commerciale. Occorrono elementi certi e precisi oppure una procedura concorsuale del debitore.
Art. 101 TUIR
Disciplina vigente delle perdite su crediti.
La Corte ha rilevato che, anche dopo le modifiche normative, resta fermo il requisito sostanziale della certezza e precisione della perdita, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e riportare gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare le censure senza ricercare autonomamente gli atti nei fascicoli dei precedenti gradi.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Cassazione con rinvio al giudice di merito.
Quando la sentenza presenta vizi che richiedono un nuovo esame dei fatti e della motivazione, la Corte di cassazione può cassarla e rinviare la causa al giudice di merito in diversa composizione.
Massime di principio
- In materia di accertamento analitico-induttivo, l'amministrazione può utilizzare campioni, presunzioni e percentuali di ricarico, ma la loro rappresentatività deve essere concreta e adeguatamente dimostrata.
- Il giudice tributario può rideterminare la pretesa fiscale anche fissando una percentuale diversa da quella indicata dalle parti, purché rimanga nei limiti della domanda e motivi in modo specifico il percorso logico seguito.
- Una motivazione meramente assertiva, come il richiamo generico alla dinamica aziendale, non è sufficiente quando il giudice modifica significativamente i dati dell'accertamento.
- La presenza di più clienti o di prezzi differenziati può incidere sulla ricostruzione dei ricavi, ma deve essere verificata e spiegata con riferimento a quantità, tipologia dei clienti e condizioni commerciali concrete.
- Le perdite su crediti sono deducibili fiscalmente solo quando risultano da elementi certi e precisi o nei casi legalmente tipizzati, come l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale; la mera convenienza commerciale non basta.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi processuali su cui si fondano le censure, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del ricorrente: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, vincolato ai principi indicati dalla Corte.
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