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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di un credito per indennità di custodia e conservazione di veicoli affidati a una depositeria in relazione a procedimenti di sequestro e fermo amministrativo. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione del Ministero, aveva revocato il decreto e rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., perché il compenso sarebbe stato pattiziamente previsto con cadenza mensile. La ricorrente ha dedotto in cassazione violazione del d.P.R. n. 571/1982 e dell’art. 213, comma 2-ter, C.d.S., in relazione agli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che: la disciplina applicabile era quella del sequestro e fermo amministrativo, non quella dei sequestri penali; il diritto al compenso del custode sorge solo dopo l’inoppugnabilità del provvedimento di confisca o la restituzione dei beni; da quel momento soltanto decorre la prescrizione, che sarebbe decennale; non esisteva, inoltre, alcun accordo negoziale con periodicità mensile del pagamento, né un vero provvedimento prefettizio di conferimento dell’incarico idoneo a fondare la tesi della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, per la custodia di veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento sorge solo dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto inoppugnabile ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. Da tale momento decorre la prescrizione, con esclusione della prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., perché il credito non è un’obbligazione periodica. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 12, comma 3

    "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate"

    La liquidazione del compenso del custode è ammessa solo dopo l’inoppugnabilità della confisca o la restituzione; prima di tali eventi l’amministrazione può, al più, concedere acconti, ma non è ancora tenuta alla liquidazione definitiva e al pagamento.

  • art. 213, comma 2-ter, Codice della strada

    Richiamato dalla ricorrente come base della disciplina dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo e sequestro; la Corte lo considera nel quadro della normativa speciale applicabile alla fattispecie.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    La prescrizione quinquennale non si applica perché il credito del custode non è un credito periodico; esso sorge una sola volta, al verificarsi dell’evento previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte afferma che il termine applicabile è quello ordinario decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie, tale momento coincide con l’inoppugnabilità della confisca o con la restituzione dei beni.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale prevede che la liquidazione del compenso avvenga solo dopo un determinato evento amministrativo o provvedimentale, il diritto al pagamento e la sua esigibilità sorgono soltanto da quel momento.
  • La prescrizione del credito decorre dal momento in cui il diritto è esigibile e può essere fatto valere; se la legge impedisce il pagamento prima di un certo evento, la decorrenza non può anticiparsi.
  • La prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. si applica solo ai crediti che devono essere pagati periodicamente ad anno o in termini più brevi; non opera per crediti disciplinati in modo diverso e non periodico da una norma speciale.
  • Ai fini della prescrizione rileva il diritto oggetto della domanda, non eventuali diritti diversi o accessori, come un ipotetico diritto ad acconti distinti dal diritto alla liquidazione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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