Cassazione Penale, Sentenza n. 6060/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 1163/2019, irrevocabile il 9/6/2020, che aveva condannato la Florio per il delitto ex art. 642 c.p. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 629 bis c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla certezza della conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio: la notifica era stata effettuata presso la residenza (Massafra) e il plico risulta materialmente ritirato dalla madre il 17/8/2018, mentre la Florio era allora in detenzione domiciliare in altro Comune. Si lamentava l'assenza di delega scritta agli atti, la mancata identificazione completa della delegata sulla cartolina di ritorno e l'assenza di elezione di domicilio, sostenendo quindi un'incolpevole mancata conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste. Ha ritenuto giuridicamente corrette le motivazioni del giudice di merito: ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 la notifica a mezzo posta che, per mancato reperimento, comporti deposito del plico in ufficio postale e successivo ritiro da "un suo incaricato", è valida quando l'impiegato postale attesti il ritiro sull'avviso di ricevimento; il ritrovamento del plico ritirato dalla madre è correttamente attestato dall'impiegato postale e la contestazione della firma o dell'autenticità richiede la querela di falso. La giurisprudenza consolidata considera l'incaricato al ritiro come alter ego del destinatario, per cui la consegna al delegato equivale alla conoscenza effettiva dell'atto. Le circostanze addotte (detenzione domiciliare in altro Comune, presunti rapporti familiari deteriorati) non sono state provate in modo idoneo a pregiudicare la presunzione di conoscenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629 bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come violata: riguarda i mezzi di impugnazione e le relative garanzie (la Corte non ha però ritenuto fondata la censura relativa alla notifica e alla conoscenza dell'atto)
art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890
Stabilisce che, in caso di notifica a mezzo posta e mancato reperimento, il plico può essere ritirato presso l'ufficio postale dal destinatario o da un suo incaricato; l'impiegato postale attesta il ritiro sull'avviso di ricevimento. La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che il ritiro da parte di un delegato, attestato dall'impiegato postale, è idoneo a dimostrare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (alter ego).
art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per chiarire che il soggetto che ritira il plico presso l'ufficio postale non necessita dei requisiti previsti per la ricezione diretta sull'indirizzo della busta; è sufficiente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento con l'indicazione della qualità e la certificazione dell'agente postale.
art. 642 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il delitto per il quale la Florio è stata condannata (appropriazione indebita) e rispetto alla quale veniva chiesta la rescissione del giudicato; la questione processuale relativa alla notifica non ha inficiato la condanna già pronunciata e irrevocabile.
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta, con deposito del plico in ufficio postale e successivo ritiro da parte di un delegato, è considerata valida se l'impiegato postale attesta il ritiro sull'avviso di ricevimento: il delegato è equiparato all'"alter ego" del destinatario e la consegna equivale alla conoscenza dell'atto.
- L'assenza di una delega scritta agli atti o la mancata specificazione dettagliata sulla cartolina di ritorno non sono di per sé sufficienti a invalidare la notifica quando l'impiegato postale abbia attestato il ritiro; la loro contestazione richiede la proposizione della querela di falso.
- La mera affermazione di condizioni personali o familiari (es. detenzione domiciliare in diverso comune, rapporti familiari deteriorati) non è idonea a superare la presunzione di conoscenza dell'atto se non adeguatamente documentata.
- Chi contesta la validità della notifica deve fornire prove concrete che dimostrino l'inefficacia della consegna (es. mancata delega effettiva, prova che il delegato non abbia ritirato o non abbia consegnato l'atto) oppure procedere secondo gli strumenti processuali adeguati per mettere in discussione l'autenticità degli atti postali (querela di falso).
- In mancanza di prova contraria, i giudici possono ritenere sussistente la conoscenza dell'atto e negare la rescissione del giudicato; pertanto, per ottenere l'annullamento per nullità della notifica è necessario un grado di prova adeguato e specifico.
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