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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza numero 265/2025, emessa in data 27 febbraio 2025, dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento di € 500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 265/2025, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il Ministero non aveva adempiuto spontaneamente. Il ricorso è stato notificato e depositato il 2 luglio 2025; la sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 28 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato il 6 giugno 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che esso può essere proposto per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Trapani entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e può essere proposto anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può predisporre contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione non ha diritto a un ulteriore compenso quando la sua attività rientra nell'ambito della retribuzione dirigenziale onnicomprensiva; tale regola può essere applicata analogicamente anche fuori dai giudizi relativi alla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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