Cassazione Civile, Ordinanza n. 04069/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale, oltre che a imposte ipotecarie e catastali, una sentenza resa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Lecce, con la quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore della promissaria acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo residuo e, inoltre, alla eliminazione da parte del promittente venditore delle iscrizioni pregiudizievoli. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto dovuta l’imposta in misura fissa. L’Agenzia ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 e sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c., in quanto trasferitiva del bene subordinatamente a un pagamento già dovuto e a una condizione meramente potestativa, è soggetta a imposta proporzionale e non fissa. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché volto a rivalutare il fatto, ha invocato l’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 131/1986 per il mancato avveramento della condizione relativa alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e, in via subordinata, l’alternatività IVA/registro ex art. 40 d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha escluso l’inammissibilità, qualificando il motivo come censura di violazione di legge su fatti pacifici, e ha dichiarato inammissibile la questione sull’alternatività IVA/registro perché non dedotta nel ricorso introduttivo e non proposta con ricorso incidentale condizionato. Nel merito ha ribadito l’orientamento secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta di registro proporzionale, poiché, ai fini dell’imposta d’atto, conta il contenuto della sentenza e non gli eventi successivi; la condizione relativa alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli non muta tale regime, anche perché già conosciuta nel giudizio civile e comunque ricondotta a una condizione meramente potestativa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva che trasferisce il bene in esecuzione del preliminare rileva come atto da tassare in base al suo contenuto; il trasferimento subordinato al pagamento del prezzo non impedisce l’applicazione dell’imposta proporzionale.
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente o da una condizione meramente potestativa; perciò la sentenza ex art. 2932 c.c. resta soggetta a imposta proporzionale.
La censura della contribuente basata sul mancato avveramento della condizione di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli non è stata accolta; la Corte ha ritenuto che tale profilo non muti il regime fiscale dell’atto.
La Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto.
La Corte ha escluso la possibilità di far valere il rimborso nel caso concreto.
La questione dell’alternatività IVA/registro è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta tempestivamente nel giudizio introduttivo e non proposta con ricorso incidentale condizionato.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, rileva il contenuto dell’atto tassato e non gli sviluppi successivi della vicenda negoziale o processuale.
- La sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo è assoggettata a imposta di registro proporzionale, non a imposta fissa, quando la controprestazione sia già seriamente dedotta nel giudizio.
- Non costituisce condizione sospensiva, ai fini dell’art. 27 d.P.R. n. 131/1986, la clausola i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente o da una condizione meramente potestativa.
- Le questioni nuove, non dedotte nel ricorso introduttivo e non veicolate con ricorso incidentale condizionato, non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.
- La presenza di una condizione relativa alla cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli non incide, di per sé, sul regime di tassazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. quando il trasferimento sia già stato disposto dal giudice e la questione sia riconducibile a un assetto meramente potestativo.
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