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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28379/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che confermava la condanna per lesioni personali. Denuncia due principali censure: (1) violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p. relativa a un vizio nel procedimento di identificazione fotografica (sostiene che alla persona offesa, nelle indagini del 2016, fu mostrata una sola foto, diversa da quella poi prodotta in dibattimento, e che la foto mostrata in dibattimento risalirebbe al 2022 rendendo dubbio il riconoscimento a distanza di anni); (2) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'imputato e contraddittorietà delle valutazioni circa la testimonianza di Riottini (che secondo la difesa non sarebbe effettivamente testimone oculare e le dichiarazioni sarebbero incoerenti rispetto a quelle della persona offesa). In subordine la difesa ha anche dedotto la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (a) in base all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro sentenze d'appello emesse per reati di competenza del giudice di pace può essere promosso solo nei limiti previsti dal comma 1 lett. a), b) e c), per cui il motivo relativo al vizio di motivazione è inammissibile; (b) il motivo che deduce la violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p. è ritenuto manifestamente infondato in quanto la sentenza si è basata sul riconoscimento effettuato e reiterato in dibattimento (la foto mostrata in dibattimento riproduceva l'imputato), e la giurisprudenza consente che il giudice apprezzi liberamente le individuazioni fotografiche informali se il testimone conferma e ribadisce l'identificazione in udienza. La Corte ha richiamato precedenti (Sez.4, n.47262/2017 Prina e Sez.2, n.16204/2004 Kerkoti) e ha precisato che i verbali di individuazione informale non acquisiscono automaticamente valore probatorio formale, ma la testimonianza che ribadisce l'identificazione è valutabile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per le impugnazioni avverso le sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace; di conseguenza le censure per vizio di motivazione sono inammissibili in cassazione se non ricondotte ai motivi espressamente consentiti.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma riferita alle modalità di ricognizione di persone; la Corte osserva che le ricognizioni fotografiche informali effettuate in indagine, se poi reiterate e confermate in dibattimento, possono essere valutate come prova libera dal giudice.

  • art. 214 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle modalità di ricognizione; la Corte ritiene improprio un vincolo formale assoluto che escluda ogni apprezzamento di riconoscimenti informali reiterati in dibattimento.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione; la Corte ha proceduto con trattazione scritta ai sensi di tale norma.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che i verbali di individuazione non possono essere 'acquisiti' al dibattimento tramite mere contestazioni secondo l'art. 500, ma l'esame testimoniale sulle modalità della pregressa individuazione è comunque ammissibile per la valutazione globale della testimonianza.

Massime di principio

  • Avverso sentenze d'appello relative a giudizi del giudice di pace, in Cassazione le censure per vizio di motivazione sono spesso inammissibili se non ricadono nei limiti espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; occorre verificare la specifica legittimazione a proporre il motivo.
  • Le individuazioni fotografiche informali compiute durante le indagini non hanno di per sé valore formale vincolante, ma se il testimone in dibattimento conferma e ribadisce l'identificazione, il giudice può liberamente apprezzare tale prova in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova.
  • Le censure che insistono esclusivamente su profili valutativi della prova (criticando la logica o la congruità della motivazione del giudice di merito) sono difficilmente accolte in Cassazione, soprattutto nei casi in cui la motivazione di merito sia articolata e non manifestamente apparente.
  • I verbali di riconoscimento effettuati in fase di indagine non possono essere acquisiti automaticamente al dibattimento solo tramite contestazioni, ma l'esame del testimone sulle modalità di quella individuazione è comunque utilizzabile per valutare l'affidabilità della testimonianza.
  • Quando si contesta un riconoscimento fotografico occorre dimostrare non solo la diversità formale della fotografia in fase istruttoria rispetto a quella esibita in dibattimento, ma anche che tale differenza abbia effettivamente pregiudicato l'attendibilità dell'identificazione confermata in udienza.

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