Cassazione Penale, Sentenza n. 48650/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Rubertis aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello del 06/12/2021, lamentando nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. In particolare contestava la riqualificazione operata in primo grado da ricettazione a furto pluriaggravato e deduceva la violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa originaria (ricettazione) e condanna per furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la riqualificazione del fatto non abbia violato i principi del contraddittorio né della correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che il capo di imputazione originario conteneva gli elementi fattuali essenziali (bene sottratto, luogo, data, modalità) tali da permettere alla difesa di esercitare il diritto di difesa. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza e il principio che la diversa qualificazione non comprime il diritto al contraddittorio, essendo possibile contestarla nei gradi successivi (e nel caso concreto la riqualificazione è avvenuta in primo grado). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava violazione di tale norma (correlazione tra accusa e sentenza), ma la Corte ha ritenuto che non fosse violata poiché l'imputazione originaria conteneva gli elementi fattuali essenziali che consentivano la difesa anche rispetto alla fattispecie poi ritenuta in sentenza
art. 707 cod. pen.
Il reato di cui all'art. 707 c.p. è stato dichiarato in continuazione con il reato di furto in sede di primo grado; la Corte di Cassazione non ha ritenuto necessario rettificare tale valutazione di merito
Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019 (Gugliotta)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa non viola il principio di correlazione quando il capo di imputazione contenga gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi
Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019 (Calvanese)
Richiamo a orientamenti che escludono compressione del diritto al contraddittorio in caso di diversa qualificazione effettuata dal giudice di merito, specie se l'imputato può contestarla nei gradi successivi
Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia
Principio europeo citato: la diversa qualificazione non lede automaticamente il diritto al contraddittorio se all'imputato è consentito di contestare la nuova qualificazione nei successivi gradi di giudizio
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice non comporta di per sé nullità quando l'imputazione originaria contenga gli elementi fattuali essenziali (bene, luogo, data, modalità) che permettono alla difesa di sapere di cosa è accusata e di preparare la difesa
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) è soddisfatto se la contestazione originaria consente di esercitare il diritto di difesa rispetto alla fattispecie poi ritenuta in sentenza
- La diversa qualificazione giuridica del fatto può essere esclusa nei gradi successivi: l'imputato deve tempestivamente contestare la nuova qualificazione nei successivi gradi per tutelare i propri diritti
- La prescrizione estingue il reato e può determinare la declaratoria di non doversi procedere per quel capo, con possibile rideterminazione della pena per i restanti capi
- La Corte di Cassazione verifica in via di legittimità la correttezza del rispetto dei principi processuali (contraddittorio, correlazione, motivazione) richiamando anche la propria giurisprudenza consolidata e la giurisprudenza europea; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
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