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Ordinanza

Ordinanza n. 532/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. N. 0012974 del 20.5.26 della Prefettura di Grosseto con il quale rigettava la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro: -del decreto della Prefetto di Grosseto del 23.4.2026 protatica p-GR/L/Q/2026/100076, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta.

Giustizia amministrativa202601343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non adeguatamente assistito il ricorso dal fumus boni iuris per la mancata costituzione originaria del rapporto di lavoro. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di subentro di un nuovo datore di lavoro e revoca del nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Grosseto che ha respinto la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e il decreto prefettizio di revoca del nulla osta. Il giudice ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, poiché il rapporto di lavoro originariamente previsto non si era costituito ab origine. Da tale circostanza deriverebbe l'impossibilità di procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o alla sostituzione del datore di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; ... respinge l’istanza incidentale di sospensione.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il rigetto è motivato dall'insufficienza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La mancata costituzione ab origine del rapporto di lavoro impedisce, secondo la valutazione cautelare del giudice, di riconoscere la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di consentire la sostituzione del datore di lavoro sulla base del nulla osta.
  • In sede cautelare, la mancata costituzione originaria del rapporto di lavoro può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere il diniego prefettizio di subentro e la revoca del nulla osta al lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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