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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 500/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato per violazione dell'ordine di allontanamento, deducendo un vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come di particolare tenuità e dunque non punibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per duplice motivo: a) il motivo era generico, privo di una puntuale esposizione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; b) il motivo era manifestamente infondato, poiché il Giudice di pace aveva espressamente motivato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) l'esclusione della particolare tenuità per le modalità del fatto e il pericolo connesso (l'imputato era stato sorpreso nel territorio nazionale in violazione dell'ordine del Questore, in compagnia di altre due persone straniere, una con sostanza stupefacente e una nota per attività di spaccio, con riferimento a persone entrate clandestinamente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 14 comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    art. 14 comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma contestata per il reato di permanenza nel territorio nonostante l'ordine di allontanamento; la sentenza di merito ha ritenuto provata la violazione dell'ordine del Questore.

  • art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000

    art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000

    Rinvocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che il Giudice di pace abbia adeguatamente motivato l'esclusione di tale causa in relazione alle modalità del fatto e al pericolo derivato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso alla Corte di cassazione; impone la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (applicata nella misura di euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere motivi concreti e puntuali, con riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; la genericità rende il ricorso inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità va specificamente valutata dal giudice di merito: se il giudice motiva l'esclusione in relazione alle modalità del fatto e al pericolo creato, l'appello in cassazione che non confuta punto per punto quella motivazione è destinato a fallire.
  • La presenza di circostanze aggravanti o di pericolo concreto (p. es. relazione con soggetti dediti allo spaccio o detenzione di stupefacenti) ostacola l'operatività della particolare tenuità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorso generico.

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