Sentenza n. 446/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1034/2023, resa all’esito del giudizio R.G. n. 2041/2023, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro, pubblicata in data 27 dicembre 2023 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro, e aveva condannato il Ministero a renderla disponibile. La sentenza era stata notificata il 27 dicembre 2023, ma il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese di lite, senza dare esecuzione alla prestazione principale. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri ricorsi seriali aventi analogo oggetto e ha rappresentato l'avvenuta trasmissione della sentenza agli uffici competenti, nonché il pagamento delle spese. Una comunicazione successiva all'udienza ha riferito di un accredito sulla Carta del docente, ma tale produzione è stata ritenuta tardiva, priva di prova documentale e non idonea a riaprire il contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo insufficiente, ai fini della connessione, la mera identità della materia e delle questioni trattate nei giudizi seriali, nonché l'identità parziale dello studio legale patrocinatore. La produzione dell'Amministrazione depositata dopo la camera di consiglio è stata dichiarata tardiva e non considerata ai fini della decisione; inoltre, l'accredito era stato soltanto affermato e non documentato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso e non era contestato l'inadempimento del Ministero. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Se l'accredito fosse nel frattempo già avvenuto, l'ordine avrebbe avuto a oggetto il solo accertamento dell'esatto adempimento e il consolidamento della prestazione; in caso contrario, l'obbligo avrebbe riguardato l'intero credito o la parte residua. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Il commissario dovrà procedere al pagamento o all'accredito, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio. È stata applicata, con funzione principalmente sollecitatoria, una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza qualora il Ministero non adempia entro il termine di 90 giorni; il commissario dovrà calcolarla e pagarla d'ufficio insieme al debito principale. Non è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato, poiché la relativa produzione era tardiva e la controparte non aveva potuto difendersi sul punto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali e subordinata al mancato adempimento entro il termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
La mancanza di capienza degli stanziamenti non impedisce l'esecuzione del giudicato; il pagamento può essere effettuato mediante l'istituto del conto sospeso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La riattivazione del contraddittorio per fatti sopravvenuti rilevabili d'ufficio non è stata ritenuta necessaria, poiché l'allegazione dell'adempimento proveniva dalla parte ed era stata depositata tardivamente.
art. 70 c.p.a.
Richiamato dal Ministero a sostegno della richiesta di riunione, non applicato dal TAR per insufficienza dei presupposti di connessione.
artt. 38 e 39 c.p.a.
Richiamati dal Ministero in relazione alla richiesta di riunione dei giudizi seriali, non ritenuta fondata dal Collegio.
art. 151 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal Ministero a sostegno della riunione, senza che il TAR ravvisasse una connessione sufficiente.
art. 475 c.p.c.
Il TAR ha ricordato che, dopo il d.lgs. 149/2022, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Rilevante per la dichiarazione sostitutiva depositata dalla ricorrente in relazione all'esenzione dal contributo unificato; la successiva richiesta di rimborso non è stata esaminata per tardività e mancato contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale il pagamento o l'accredito di somme, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, unitamente all'accertata inerzia dell'amministrazione, consente l'accoglimento della domanda di esecuzione.
- La mera insufficienza o mancanza di stanziamenti nel pertinente capitolo di bilancio non può impedire l'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti dello Stato, poiché l'amministrazione deve ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo che quest'ultimo operi in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata principalmente come strumento sollecitatorio: il giudice può assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio e stabilire che, in caso di superamento, la penalità maturi retroattivamente dalla comunicazione della sentenza, anche in misura parametrata agli interessi legali sul debito.
- Nel processo amministrativo, una produzione depositata dopo la camera di consiglio nella quale la causa è stata trattenuta in decisione è tardiva e non può essere valorizzata ai fini della decisione; una mera allegazione di parte, non accompagnata da prova documentale, non dimostra l'avvenuto adempimento del giudicato.
- La sola identità della materia e delle questioni trattate in giudizi seriali, accompagnata dall'identità parziale dello studio legale patrocinatore, non è sufficiente a giustificare la riunione dei ricorsi quando ciò possa pregiudicare il pieno ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →