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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 18 aprile 2024 n. 96.

Giustizia amministrativa202501498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, relativa all'attribuzione della carta del docente per specifiche annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. In via preliminare, il TAR ha esaminato il difetto della procura speciale rilevato con precedente ordinanza, ritenendo ammissibile il nuovo mandato in ragione del fatto che la procura originaria era stata rilasciata prima della pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata nel provvedimento, relativa all'insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo. Nel merito, è stato rilevato che l'amministrazione non aveva formulato contestazioni e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel testo emergono difformità tra la sentenza del Tribunale di Imperia indicata nella motivazione e quella richiamata nel dispositivo, rispettivamente 18 aprile 2024 n. 96 e 17 aprile 2024 n. 92.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere azionato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'inottemperanza e il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione interessata, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione ove persista l'inottemperanza dopo il termine assegnato.
  • Su richiesta della parte vittoriosa, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'adempimento o dell'insediamento del commissario ad acta.
  • La procura speciale rilasciata prima dell'affermazione giurisprudenziale richiamata nel provvedimento sull'insanabilità del difetto di procura è stata ritenuta suscettibile di regolarizzazione mediante il deposito di un nuovo mandato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

Testo integrale

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