Sentenza n. 1782/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a. del provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, con il quale l’UTG ha adottato una informativa antimafia ostativa ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti dell’odierna ricorrente; b. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026 con cui veniva comunicata all’impresa ricorrente l’adozione del provvedimento interdittivo succitato, ai sensi dell’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011; c. di tutti gli atti presupposti e sottesi al provvedimento sub a), citati nella misura gravata, e in particolare: c.1. delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia espresse nella seduta dell’8.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; c.2. delle valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica durante la riunione del 14.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; d. del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 emesso dall’UTG di Siracusa a danno dell’esponente e richiamato per relationem e quale presupposto a pagina uno della misura gravata; d.1. di tutti gli atti presupposti e sottesi al succitato provvedimento interdittivo n. 55627, ancorché non conosciuti nel loro tenore letterale e mai comunicati e, in particolare: d.2. del verbale della riunione del 23.7.2025 (non altrimenti conosciuto), citato a pagina uno della misura n. 55627; d.3. delle valutazioni del Gruppo Interforze citate a pagina otto della misura n. 55627 (non altrimenti conosciute né recate in atto avente data ed estremi noti); d.4. delle valutazioni del GIA citate a pagina nove della misura n. 55627 (non altrimenti conosciute e recate in atto avente data ed estremi noti); e. di ogni ulteriore atto e documento, anche istruttorio, presupposto, connesso e conseguente ai predetti provvedimenti, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 febbraio 2026: f. della nota prot. n. -OMISSIS- del 4.2.2026 con cui l’UTG di Siracusa ha comunicato alla -OMISSIS- S.r.l. il proprio riscontro alle richieste di accesso avanzate dall’esponente in data 19.1.2026; g. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza; h. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 con cui la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania ha comunicato alla Prefettura di Siracusa che -OMISSIS- ha percepito dei redditi da lavoro dipendente nelle annualità 2015 – 2018 alle dipendenze dell’Impresa Individuale -OMISSIS-; i. della nota istruttoria prot. n -OMISSIS- del 23.7.2025 della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania citata del provvedimento di cui alla lettera h), ancorché non conosciuta nel suo tenore letterale e mai comunicata; j. di tutti i documenti allegati al provvedimento di cui alla lettera h) e, in particolare: j.1. della nota della Prefettura di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2025; k. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti; C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 marzo 2026: l. dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti; m. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.1.2026 a mezzo del quale il -OMISSIS- ha comunicato alla SAL di prendere atto dell’intervenuta adozione a carico della ricorrente del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, affermando contestualmente che “Al riguardo si precisa che con separata comunicazione il -OMISSIS- renderà noti all’Impresa Individuale -OMISSIS- i necessari adempimenti”; n. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 14 gennaio 2026, gli atti istruttori presupposti, la precedente interdittiva del 24 luglio 2025 e, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, una nota di mera presa d’atto dell’interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e società destinataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nuova informativa antimafia ostativa adottata dalla Prefettura di Siracusa, deducendo violazione degli artt. 84, 91, 92, 93, 94-bis e 95 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di legalità, tipicità, proporzionalità e gradualità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, errore nei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente contestava il richiamo alla precedente interdittiva del luglio 2025, già annullata per carenza di contraddittorio, e sosteneva che gli elementi valorizzati — risalenti vicende penali dell’architetto collegato alla società, rapporti con componenti di una famiglia ritenuta contigua alla criminalità organizzata, il ruolo di padrino di cresima e un rapporto di lavoro agricolo occasionale con un soggetto controindicato — non dimostrassero un pericolo attuale, concreto e specifico di infiltrazione mafiosa. Deduceva inoltre che il rapporto lavorativo, acquisito dopo la memoria partecipativa e l’audizione, fosse stato sottratto al contraddittorio preventivo previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011. La società sosteneva infine che, anche ove fosse stato ravvisato un rischio, la Prefettura avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, anziché l’interdittiva, e invocava le modifiche dell’assetto amministrativo, l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e il cosiddetto self-cleaning. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata una nota della società per azioni che si limitava a prendere atto dell’interdittiva e rinviava a una successiva comunicazione gli adempimenti necessari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata sulla considerazione unitaria di plurimi elementi sintomatici secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di un accertamento penale definitivo dell’infiltrazione. Le vicende penali risalenti, comprese quelle concluse per prescrizione, potevano essere valutate sul piano preventivo; i reati di estorsione, usura e turbata libertà degli incanti erano qualificati come reati spia. Il decorso del tempo non rendeva automaticamente inattuali gli elementi, né era necessaria continuità territoriale tra le diverse vicende. Il rapporto di padrinato con il nipote di un soggetto ritenuto al vertice di una consorteria mafiosa, inserito in un ristretto contesto locale, è stato ritenuto idoneo a concorrere alla prognosi di vicinanza, unitamente agli altri dati. La mancata indicazione, durante l’audizione, dei rapporti lavorativi protrattisi per più anni è stata legittimamente valutata come elemento sfavorevole e non come mera dimenticanza. È stata esclusa la contraddittorietà con atti istruttori o con certificazioni antimafia riferite ad altre società, poiché provenienti da procedimenti autonomi e da autorità diverse. Il Collegio ha inoltre valorizzato il perdurante legame societario e familiare con l’architetto, i cui figli detenevano il 98% delle quote e dichiaravano di essere da lui supportati. La censura relativa al contraddittorio è stata respinta: secondo il TAR, la Prefettura aveva già comunicato e sottoposto a confronto l’elemento sintomatico della vicinanza alla famiglia controindicata; il rapporto lavorativo, emerso successivamente all’audizione, era stato utilizzato come elemento di confutazione della reticenza dell’interessato e non come autonomo elemento sintomatico previamente occultato. Anche la censura sostanziale sul rapporto di lavoro è stata respinta, poiché la presenza alle dipendenze dell’impresa di un soggetto controindicato può assumere rilievo anche se questi non ricopre ruoli apicali e anche in assenza di prova di una concreta influenza sulle decisioni aziendali. Sono state ritenute insussistenti le condizioni per la prevenzione collaborativa, riservata a contatti meramente sporadici e a situazioni di agevolazione occasionale; il quadro complessivo, la durata dei rapporti e la persistente titolarità delle quote in capo ai familiari dell’architetto escludevano tale occasionalità. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché la nota impugnata aveva natura meramente ricognitiva e non lesiva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
La norma fonda l’informazione antimafia su una fattispecie preventiva di pericolo; gli elementi sintomatici devono essere valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Disciplina l’informazione antimafia interdittiva, adottabile sulla base del pericolo di infiltrazione mafiosa anche in assenza di un definitivo accertamento penale.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il prefetto [...] ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Il contraddittorio preventivo riguarda gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione; non occorre reiterare la comunicazione quando un dato successivamente emerso è utilizzato come argomento di confutazione delle dichiarazioni dell’interessato e l’elemento sintomatico principale era già stato comunicato.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa sono riservate alle situazioni di agevolazione occasionale o di contatti sporadici, non ai quadri ritenuti indicativi di una compromissione non meramente episodica.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
I delitti di estorsione, usura e turbata libertà degli incanti sono considerati reati spia e possono assumere peculiare valore inferenziale nell’ambito della prevenzione antimafia, anche se il procedimento penale si è concluso per prescrizione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’interdittiva risulta sufficiente quando espone e collega in modo ragionevole i plurimi elementi indiziari posti a fondamento della prognosi di permeabilità mafiosa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio, quale l’originaria carenza di interesse derivante dalla natura non lesiva dell’atto impugnato.
Massime di principio
- L’informativa antimafia interdittiva è una misura preventiva fondata su una prognosi di permeabilità dell’impresa alla criminalità organizzata, non sull’accertamento penale definitivo dell’infiltrazione; gli elementi devono essere valutati unitariamente secondo il criterio del “più probabile che non”.
- Il decorso del tempo non rende di per sé inutilizzabili gli elementi indiziari risalenti: essi possono concorrere alla prognosi di attualità quando, considerati insieme ad altri dati, mantengano una forza inferenziale complessiva non superata da fatti nuovi positivi e consolidati.
- Le vicende penali concluse per prescrizione, proscioglimento o assoluzione possono essere valutate sul distinto piano della prevenzione, purché l’autorità prefettizia utilizzi gli elementi fattuali emergenti dal procedimento in modo motivato e coordinato con il restante quadro indiziario.
- Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 deve riguardare gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione già individuati; non è necessaria una nuova comunicazione quando un dato emerso successivamente è utilizzato per contestare la reticenza dell’interessato rispetto a un elemento sintomatico già comunicato e discusso.
- La presenza nell’organizzazione aziendale di un lavoratore collegato ad ambienti criminali può concorrere alla prognosi interdittiva anche se il lavoratore non ricopre ruoli apicali, il rapporto è stagionale o non continuativo e non siano forniti specifici riscontri sull’influenza esercitata sulle decisioni dell’impresa.
- Le misure di prevenzione collaborativa sono applicabili alle situazioni di agevolazione occasionale, caratterizzate da contatti episodici e superficiali; non ricorrono quando il quadro complessivo evidenzi rapporti plurimi o protratti e un persistente legame societario o gestionale con i soggetti controindicati.
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