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Sentenza

Sentenza n. 16427/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi, relativa al nulla osta P-RM/L/Q/2023/113966 rilasciato in data 9 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202604254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la sottoscrizione del contratto di soggiorno ha assicurato la piena soddisfazione della pretesa fatta valere. Ha compensato le spese, rilevando che l'istanza delle parti era incompleta e che la Prefettura aveva dovuto ricorrere al soccorso istruttorio prima di convocarle.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma nel sub-procedimento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno relativo a un nulla osta rilasciato il 9 febbraio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento volto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi e per l'accertamento dell'obbligo di convocare le parti. Il nulla osta era stato rilasciato il 9 febbraio 2024. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che, dopo la convocazione prefettizia fissata per il 7 luglio 2026, il contratto di soggiorno era stato sottoscritto; l'Amministrazione ha confermato tale circostanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente con le citate memorie del 13 luglio e dell’11 ottobre 2026, ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, attesa l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa fatta valere con la presente impugnativa;

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, quando nel corso del processo l'amministrazione adempie la pretesa sostanziale azionata, assicurandone la piena soddisfazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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