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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22696/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 455 c.p. La difesa ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa qualificazione del fatto come reato impossibile ex art. 49 c.p. In sostanza, si sosteneva che la banconota detenuta fosse un falso talmente grossolano da rendere impossibile l'offesa penalmente rilevante, con conseguente insussistenza del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in modo corretto dalla Corte territoriale. Quest'ultima aveva escluso che il falso fosse "grossolano", rilevando che la banconota, pur percepibile al tatto come più spessa e quindi falsa, se immessa in circolazione avrebbe comunque potuto ingannare il destinatario; inoltre era stata riconosciuta come falsa da appartenenti alla polizia giudiziaria e l'imputato aveva mostrato consapevolezza dell'illiceità della detenzione tentando di distruggerla dopo la scoperta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito dell'integrazione tipica, limitandosi a rilevare che il motivo sul reato impossibile è infondato e già correttamente disatteso dal giudice di merito.

  • art. 49 c.p.

    Il reato impossibile è escluso quando l'oggetto della condotta, pur presentando anomalie, sia idoneo a ingannare in concreto il destinatario; non basta la mera percepibilità della falsità o la goffaggine del mezzo, se l'offesa risulta comunque possibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che ripropone in modo sostanzialmente identico doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito può essere dichiarato inammissibile quando non confronta efficacemente la motivazione impugnata.
  • In tema di reato impossibile, la valutazione va compiuta in concreto: il fatto non è penalmente inesistente solo perché il falso è riconoscibile da alcuni segni esteriori, se la cosa o il documento, in caso di uso, avrebbe comunque potuto trarre in inganno il destinatario.
  • Ai fini dell'esclusione del reato impossibile non è decisiva la sola goffaggine del falso, ma la sua reale inidoneità offensiva secondo le circostanze concrete del caso.
  • La consapevolezza dell'illiceità della detenzione e il tentativo dell'agente di distruggere l'oggetto falso costituiscono elementi valorizzabili dal giudice di merito per escludere la tesi difensiva del reato impossibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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