Cassazione Penale, Sentenza n. 41854/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (18/03/2022) che, in parziale riforma della sentenza del GUP di Benevento (22/09/2021), aveva riconosciuto Petillo responsabile della detenzione a fini di spaccio di hashish (fatto del 15/10/2020) e rideterminato la pena. Il ricorrente propone cinque motivi: 1) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione al luogo di rinvenimento della droga (sottoscala/box comune non riconducibile all'imputato); 2) violazione di norme processuali (art. 111 Cost., artt. 192 e 530 c.p.p.) e vizio di motivazione per insufficienza della prova; 3) mancata riqualificazione nel reato di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p. e carenza motivazionale rispetto alle doglianze difensive; 5) vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.), ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Motivazioni principali: il ricorso ripropone questioni già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito; sul primo motivo la Corte d'Appello aveva correttamente ricondotto la disponibilità della droga all'imputato sulla base di elementi di fatto: identico involucro caratteristico di tutti i panetti (carta con disegno di occhi a forma di cuore) e il rinvenimento, nel sottoscala, di indumenti riconducibili all'imputato; il secondo motivo (violazione art.192 c.p.p.) è inammissibile in cassazione quando la violazione non è sanzionata come causa di nullità o inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; il terzo motivo (lieve entità ex art. 73, comma 5) è stato adeguatamente motivato dai giudici di merito evidenziando la non occasionalità della condotta e il notevole quantitativo di droga, conformemente alla giurisprudenza della Corte di legittimità; il quarto e quinto motivo sono stati ritenuti vaghi e aspecifici. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la pronuncia di merito, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
«La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), puo' essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri.»
La Corte ha ritenuto che, posto il considerevole quantitativo e la non occasionalità della condotta, non ricorrono i presupposti per la configurazione della lieve entità; il parametro quantitativo e la modalità dell'azione sono determinanti.
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera ed altri)
«La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità ... puo' essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta... ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri.»
Giurisprudenza richiamata per evidenziare che la lieve entità richiede valutazione complessiva e che il dato quantitativo puo' da solo escluderla.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Richiamata per il principio che la configurazione della lieve entità implica valutazione complessiva degli elementi e che la presenza di diverse sostanze non esclude di per sé la riconoscibilità del comma 5.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte osserva che la deduzione della violazione di questa norma in cassazione non \'regge\' se l'inosservanza non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità sanzionata dall'art. 606 c.p.p.; quindi il motivo \'processuale\' risulta inammissibile se privo della sanzione prevista.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce i casi di impugnabilità e i vizi rilevanti in cassazione; la Corte richiama il principio che la violazione di norme processuali rileva in cassazione solo se sanzionata come causa di nullità/inutilizzabilità/decadenza.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per carenze motivazionali; la Corte lo ritiene richiamo vago e aspecifico quando non indicati i profili concreti di mancanza di motivazione.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che lamentele generiche sull'iniquità della pena senza specifica elaborazione argomentativa sono insufficienti a fondare il ricorso in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla condanna per spese e sanzione pecuniaria: la Corte segnala che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria al ricorrente.
Massime di principio
- Per contestare la riconducibilità della droga a una persona non basta arguire che il luogo era comune: occorre confutare elementi concreti che i giudici di merito hanno ritenuto probanti (es. confezionamento caratteristico, indumenti o altri indici di disponibilità).
- In cassazione le censure processuali (es. violazione art. 192 c.p.p.) sono ammissibili solo se la violazione produce una sanzione prevista (nullità, inutilizzabilità, ecc.) ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; altrimenti il motivo \'processuale\' risulta inammissibile.
- La riconoscibilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 richiede valutazione complessiva di qualità, quantità, modalità e circostanze: la presenza di un notevole quantitativo o elementi che indicano non occasionalità della condotta rende probabile l'esclusione della lieve entità.
- Motivi vaghi, generici o aspecifici (soprattutto in tema di motivazione della sentenza o di quantificazione della pena) sono frequentemente dichiarati inammissibili: i ricorsi devono indicare con precisione gli errori di diritto o i travisamenti probatori.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; valutare criticamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di impugnare in Cassazione.
- Per contestare la quantificazione della pena (art. 133 c.p.) occorre sviluppare argomentazioni concrete su valutazione delle circostanze e dei criteri legali di determinazione, non limitarsi a lamentare l'iniquità in termini generici.
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