Sentenza n. 5968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. II, che aveva respinto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione lavoro e ritenuto sufficiente il decreto ministeriale del 9 gennaio 2023, limitato all’integrazione della speciale elargizione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi - Sezione lavoro una sentenza passata in giudicato che, riconoscendogli il diritto ai benefici previsti dalla legge n. 206/2004, come modificata dall’art. 34 del d.l. n. 159/2007, aveva condannato il Ministero all’integrazione dei benefici già corrisposti. Il Ministero aveva dato esecuzione con il decreto del 9 gennaio 2023, riconoscendo esclusivamente l’importo di euro 62.601,01 a titolo di integrazione della speciale elargizione. Il ricorrente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia del decreto nella parte elusiva del giudicato e l’erogazione di tutti i benefici previsti dalla legge n. 206/2004. Il TAR aveva ritenuto che la sentenza civile imponesse soltanto l’equiparazione quantitativa dei benefici già riconosciuti, senza estensione di ulteriori provvidenze. In appello sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché l’illegittima integrazione e limitazione, da parte del TAR, della portata della domanda e del giudicato civile. È stata inoltre contestata l’erronea interpretazione dei precedenti della Corte di cassazione relativi alle vittime del dovere. Il Ministero ha sostenuto che il Tribunale di Brindisi avesse erroneamente considerato l’interessato vittima del terrorismo e che non fosse configurabile una piena equiparazione tra vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha affermato che, quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza civile passata in giudicato contenente obblighi specifici, il giudice amministrativo deve attenersi a un criterio di stretta continenza e svolgere una funzione meramente esecutiva, senza effettuare nuove valutazioni in fatto o in diritto sulle questioni già definite dal giudice ordinario e senza integrare, restringere o ampliare il contenuto del giudicato. La sentenza del Tribunale di Brindisi aveva accertato il diritto dell’interessato ai benefici della legge n. 206/2004, come modificata dall’art. 34 del d.l. n. 159/2007, valorizzando il riconoscimento prefettizio dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata e senza limitare il diritto al solo incremento della speciale elargizione. Il richiamo, contenuto nella motivazione della sentenza civile, alla non completa equiparazione tra vittime del dovere e altre categorie non poteva prevalere sul dispositivo e sulla complessiva motivazione della decisione. Il decreto ministeriale del 9 gennaio 2023 aveva pertanto dato esecuzione solo parziale al giudicato. Il Ministero è stato ordinato a dare esatta e completa esecuzione alla sentenza civile, erogando tutti i benefici previsti dalla legge n. 206/2004, previa verifica dei requisiti specifici e dei relativi conteggi. Le spese del doppio grado, pari a euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti e non può essere modificato o limitato dal giudice dell’ottemperanza; il contenuto della sentenza civile deve essere eseguito secondo il suo dispositivo e la sua motivazione complessiva.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non consente al giudice amministrativo di alterare il contenuto della pronuncia da eseguire mediante valutazioni integrative estranee alla funzione esecutiva.
art. 1, comma 1, l. n. 206/2004, come modificato dall’art. 34, comma 3, d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222/2007
ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico
La disposizione amplia, ai fini dell’applicazione della legge n. 206/2004, la nozione rilevante di atti di terrorismo e fonda l’estensione dei benefici alle vittime riconducibili alla fattispecie normativa.
l. n. 206/2004
La legge individua le provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; una volta accertato giudizialmente il diritto ai relativi benefici, la loro erogazione e misura non possono essere limitate discrezionalmente dall’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali dell’interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo deve attenersi a un criterio di stretta continenza e svolgere una funzione meramente esecutiva, senza riesaminare questioni di fatto o di diritto già definibili soltanto dal giudice ordinario.
- Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare, limitare o ampliare il precetto contenuto nella sentenza civile da eseguire; il contenuto del giudicato deve essere ricostruito considerando congiuntamente dispositivo e motivazione, senza attribuire a un passaggio motivazionale isolato un significato incompatibile con la decisione complessiva.
- Quando una sentenza civile passata in giudicato accerta il diritto di un soggetto ai benefici previsti dalla legge n. 206/2004, come modificata dall’art. 34 del d.l. n. 159/2007, l’amministrazione non può limitare discrezionalmente l’erogazione delle provvidenze riconosciute, né nell’an né nel quantum, salvo la verifica dei requisiti specifici e dei conteggi necessari all’attuazione del giudicato.
- Il riconoscimento non revocato dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata, recepito da una sentenza civile passata in giudicato, produce il diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla legge applicabile e impedisce all’amministrazione, in sede esecutiva, di rimettere in discussione tale qualificazione.
- L’esecuzione solo parziale di una sentenza civile, mediante l’erogazione di una singola provvidenza quando il giudicato riconosca il diritto a tutti i benefici previsti dalla disciplina applicabile, integra violazione o elusione del giudicato e impone l’ordine di esatta e completa ottemperanza.
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