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Ordinanza

Ordinanza n. 399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00433/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all’istanza di autorizzazione dell’impianto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda un’istanza di autorizzazione per un impianto, acquisita al protocollo regionale il 12 dicembre 2024, e la mancata produzione, entro il termine assegnato dall’autorità procedente nell’ambito delle verifiche istruttorie, della documentazione richiesta come integrazione. La società appellante ha contestato la reiezione cautelare, prospettando verosimilmente l’illegittimità delle conseguenze derivanti dalla mancata integrazione documentale. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la necessità di approfondire l’applicabilità al caso concreto del d.l. 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, successivamente alla presentazione dell’istanza, con particolare riguardo alla portata dello ius superveniens e al regime del termine eventualmente concedibile per integrare una domanda carente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo, a un sommario esame, che l’ordinanza del TAR resistesse alle censure poiché la società, nel termine assegnato dall’autorità procedente, aveva omesso di produrre la documentazione mancante. Pur confermando in questa fase la reiezione della tutela cautelare, il Collegio ha rilevato significative incertezze derivanti dalla normativa sopravvenuta, rappresentata dal d.l. 190/2024, entrato in vigore dopo il deposito dell’istanza di autorizzazione. Ha quindi disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la celere e prioritaria fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a., affinché sia approfondita la portata dello ius superveniens, in particolare rispetto al termine che l’amministrazione procedente può eventualmente assegnare per integrare una domanda carente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione delle incertezze normative.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    stante la necessità di approfondire la portata dello ius superveniens in relazione al regime del termine che l’amministrazione procedente può eventualmente concedere per integrare la domanda carente

    Consente, nell’ambito della fase cautelare, la fissazione prioritaria dell’udienza di merito quando la controversia richiede un approfondimento celere; il Collegio ne ha disposto l’applicazione mediante trasmissione dell’ordinanza al TAR.

  • d.l. 190/2024

    Normativa sopravvenuta, entrata in vigore il 30 dicembre 2024, la cui applicabilità all’istanza di autorizzazione presentata anteriormente deve essere approfondita nel merito, anche con riguardo al termine per integrare una domanda carente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’omessa produzione della documentazione richiesta dall’autorità procedente entro il termine assegnato può giustificare, a un sommario esame, il rigetto della domanda cautelare e la conferma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
  • Quando una normativa sopravvenuta può incidere sul regime applicabile a un’istanza amministrativa già presentata, la questione può richiedere un approfondimento pieno nel giudizio di merito, senza essere definitivamente risolta nella fase cautelare.
  • In presenza di rilevanti incertezze interpretative derivanti dallo ius superveniens e di un investimento di particolare rilievo, il giudice d’appello cautelare può respingere l’appello ma disporre la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
  • La questione dell’applicabilità della normativa sopravvenuta a un’istanza amministrativa deve essere esaminata anche in relazione al regime del termine eventualmente assegnabile dall’amministrazione per integrare una domanda carente.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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