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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03660/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società conveniva in giudizio il promittente venditore di un compendio immobiliare chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di compravendita stipulato da un procuratore generale del venditore con un promissario acquirente, poi cessionario dei diritti alla società attrice. Il convenuto sosteneva che il preliminare fosse invalido perché concluso dopo la revoca della procura, conosciuta o comunque conoscibile dal procuratore e dall’altro contraente, e perché caratterizzato da condizioni anomale e pregiudizievoli, tali da rivelare un conflitto di interessi e una condotta fraudolenta. La corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo provata la conoscenza della revoca e l’anomalia dell’operazione. In cassazione la società ricorrente deduceva: violazione delle norme sulla revoca della procura, sulla prova per presunzioni e sulle regole processuali, contestando l’affermazione secondo cui il procuratore e il promissario acquirente conoscessero la revoca; violazione delle norme sul conflitto di interessi e sulla rappresentanza, sostenendo che il preliminare precedente alla revoca e poi riprodotto non fosse invalido e che il prezzo fosse congruo; omesso esame di un fatto decisivo, ossia un precedente preliminare relativo agli stessi terreni che, secondo la ricorrente, avrebbe escluso l’applicabilità degli artt. 1394 e 1395 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando la valutazione della corte territoriale sulla invalidità del preliminare per la concatenazione delle circostanze e per l’anomalia delle condizioni contrattuali, che supportavano il giudizio di conoscenza della revoca e di concorrente partecipazione all’operazione illecita; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia perché relativo non a un fatto storico decisivo ma a una questione giuridica e a singoli elementi probatori, sia perché la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado, integrando una "doppia conforme" preclusiva del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L’azione di esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone un titolo valido ed efficace; se il preliminare è viziato da invalidità per ragioni legate alla rappresentanza e al conflitto di interessi, la domanda va respinta.

  • art. 1401 c.c.

    La cessione dei diritti derivanti da un contratto preliminare è rilevante ai fini della legittimazione dell’attrice, ma non sana eventuali vizi del titolo originario.

  • art. 1390 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza; la Corte non accoglie la censura perché mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla conoscenza della revoca e sulla validità dell’operazione.

  • art. 1394 c.c.

    È richiamato per il conflitto di interessi del rappresentante; la Corte conferma il giudizio di invalidità fondato sull’anomalia dell’operazione e sulla partecipazione del terzo al piano illecito o comunque illegittimo.

  • art. 1395 c.c.

    È richiamato in relazione al contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi; la censura è respinta perché il fatto dedotto come decisivo non è tale in sede di legittimità e perché la ricostruzione di merito è confermata.

  • art. 1396 c.c.

    La revoca della procura è opponibile ai terzi che la conoscevano o avrebbero potuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza; la Corte valorizza la prova presuntiva della conoscenza da parte del procuratore e del promissario acquirente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ritiene che la critica della ricorrente sia in realtà una contestazione della valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può fondare su una pluralità di indizi convergenti la prova della conoscenza della revoca e della mala fede.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla recettizietà della revoca; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo sufficiente l’accertamento di merito sulla conoscenza della revoca con mezzi idonei.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conoscenza degli atti recettizi; la Corte non accoglie la censura perché si risolve in una diversa lettura dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove; la censura è inammissibile se mira alla rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo i limiti legali; non è deducibile in cassazione come semplice dissenso sul convincimento del giudice.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente ma senza specifica incidenza decisiva nella decisione, che resta centrata sull’inammissibilità/infondatezza delle censure di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono dichiarate inammissibili o infondate perché in realtà sollecitano una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non riguarda un fatto storico decisivo omesso, ma una questione giuridica, un singolo elemento probatorio o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di revoca della procura, la sua opponibilità ai terzi può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché il giudice accerti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a provare che il terzo o il rappresentante ne conoscevano, o avrebbero potuto conoscerne, l’esistenza con l’ordinaria diligenza.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la doglianza mira a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può investire questioni giuridiche, singoli indizi o ipotesi alternative di lettura delle prove.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
  • La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva degli indizi, secondo un procedimento logico che prima seleziona gli elementi rilevanti e poi ne verifica la convergenza, senza ricorrere a un esame atomistico delle singole circostanze.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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