Parere n. 24/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. -OMISSIS-, avverso il provvedimento ID 708900 del 3 aprile 2018, notificato in pari data dal Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale il ricorrente è stato dichiarato «non idoneo al concorso per il reclutamento di 1148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I – 4° serie speciale, del 26 maggio 2017».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica del concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per 893 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani, dopo avere superato la prova scritta era stato ammesso alle prove di efficienza fisica. Il 3 aprile 2018 la Commissione lo aveva dichiarato non idoneo al servizio di polizia per non avere superato la prova delle trazioni alla sbarra. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 27 luglio 2018, egli aveva dedotto un unico motivo di censura, rubricato come eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità intrinseca ed estrinseca e manifesta ingiustizia. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, pubblicata il 29 maggio 2018, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso. La questione decisiva consiste nello stabilire se la mancata impugnazione dell'atto finale di approvazione della graduatoria renda improcedibile il ricorso proposto contro il precedente giudizio di inidoneità, pur trattandosi di un atto immediatamente lesivo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo l'istanza cautelare e senza esaminare il motivo relativo all'illegittimità del giudizio di inidoneità. La Sezione ha rilevato che il ricorrente non ha impugnato l'atto di approvazione della graduatoria finale, che costituisce l'atto conclusivo della procedura concorsuale. In conformità all'indirizzo richiamato, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva determina l'improcedibilità del ricorso contro gli atti intermedi della medesima procedura, poiché l'atto finale comporta nuove e ulteriori valutazioni di interessi e non costituisce una conseguenza meramente necessaria dell'atto preparatorio. L'immediata lesività del provvedimento di esclusione non elimina quindi la necessità di impugnare anche l'atto finale.
Osservazioni
Mancata impugnazione della graduatoria finale
La mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro un atto intermedio della stessa procedura.
Giudizio di inidoneità alle prove fisiche
Il motivo relativo all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia non è stato esaminato, perché il ricorso è stato definito in rito.
Istanza sospensiva
L'istanza cautelare è stata assorbita in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nell'ambito del quale la Sezione consultiva esamina la controversia e rende il parere conclusivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro un atto intermedio della medesima procedura.
- L'immediata lesività dell'atto di esclusione o di non ammissione non esonera il candidato dall'impugnare anche l'atto finale di approvazione della graduatoria, quando quest'ultimo conclude la procedura e comporta ulteriori valutazioni di interessi.
- La graduatoria definitiva non costituisce una conseguenza meramente necessaria dell'atto preparatorio impugnato, sicché l'impugnazione dell'atto intermedio non rende superflua quella dell'atto finale.
Impugnazione del giudizio di non idoneità al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica del concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesse e svolgimento della procedura concorsuale
Con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 erano stati banditi tre concorsi, rispettivamente per 893 posti aperti ai cittadini italiani, per 179 posti riservati a VFP1 o volontari in rafferma annuale e per 76 posti riservati a determinate categorie di volontari delle Forze armate.
Il ricorrente aveva partecipato al concorso aperto ai cittadini italiani, superando la prova scritta e accedendo alle prove di efficienza fisica. Il 3 aprile 2018 la Commissione lo aveva dichiarato non idoneo al servizio di polizia per non avere superato la terza prova, consistente nelle trazioni alla sbarra.
Motivo del ricorso
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità deducendo un unico motivo di eccesso di potere, articolato nei profili del travisamento dei fatti, della carenza istruttoria, dell'illogicità intrinseca ed estrinseca e della manifesta ingiustizia.
Eccezione del Ministero
Il Ministero dell'interno ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, rilevando che il candidato non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018. L'amministrazione ha inoltre sostenuto l'infondatezza del ricorso nel merito. Il ricorrente non ha depositato memorie di replica nel termine assegnato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale, qualificato come atto conclusivo della procedura concorsuale.
Secondo l'indirizzo richiamato, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso contro atti intermedi della procedura. La regola vale anche quando l'atto intermedio, come il giudizio di esclusione o di non idoneità, sia immediatamente lesivo.
La ragione è che la graduatoria finale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale, non rappresenta l'unica conseguenza necessaria dell'atto preparatorio: essa implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi. Pertanto, l'impugnazione del solo giudizio di inidoneità non è sufficiente a mantenere l'interesse alla decisione, dovendo essere impugnato anche l'atto finale della procedura.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'istanza sospensiva è stata assorbita e il motivo di merito non è stato esaminato.
La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 13/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 14/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 15/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 16/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 17/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 18/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →