Cassazione Civile, Ordinanza n. 20985/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa al diniego di chiusura delle liti per IVA 1994. In fatto, dagli atti risultava che il contribuente avrebbe versato una somma pari al 25% dell'imposta iscritta a ruolo per fruire della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della L. n. 289/2002, ma in sede di definizione dell'avviso di rettifica ai sensi dell'art. 16 della stessa legge avrebbe indicato come importo versato l'intera imposta iscritta a ruolo e non l'effettivo importo pagato. L'Ufficio sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la domanda di condono e il relativo versamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 3, e 61 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'intervenuto versamento di euro 4.308,12; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L. n. 289/2002, per avere la CTR avallato una indebita sovrapposizione tra gli istituti di cui agli artt. 12 e 16 della medesima legge, ciascuno autonomo e distinto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione. In particolare, il ricorso era stato notificato a mezzo posta, ma nel fascicolo non erano presenti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate; la sola produzione dell'elenco delle raccomandate accettate dall'UNEP non era sufficiente a dimostrare la consegna del plico al destinatario. Poiché il contraddittorio non risultava instaurato e l'intimato non si era costituito, la mancata produzione degli avvisi di ricevimento ha determinato l'inammissibilità del ricorso, rendendo definitiva la sentenza di appello. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale parametro formale di validità della sentenza tributaria, la cui violazione era dedotta dall'Agenzia per asserita motivazione apparente.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza nel processo tributario.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio processuale per nullità della sentenza impugnata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione di legge sull'art. 16 L. 289/2002.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 16 L. 289/2002
Richiamato come norma sulla definizione agevolata/condono che, secondo la censura, non poteva essere applicata insieme all'art. 12 in relazione alla medesima fattispecie.
art. 12 L. 289/2002
Richiamato quale diversa disciplina di definizione agevolata cui il contribuente avrebbe fatto ricorso per il versamento del 25% dell'imposta.
art. 149 c.p.c.
Richiamato nel principio secondo cui, per la notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario.
L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata insieme all'art. 149 c.p.c. per la disciplina della notifica postale.
art. 291 c.p.c.
Esclusa la possibilità di rinnovazione della notifica in mancanza dell'avviso di ricevimento, poiché difetta la conoscibilità legale dell'atto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento indispensabile per provare l'avvenuta consegna del plico, la data di ricezione e l'identità del consegnatario; la sola prova della spedizione non basta.
- Se manca l'avviso di ricevimento e il destinatario non si costituisce, non è possibile verificare la valida instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non integra una mera nullità della notificazione, ma impedisce la conoscibilità legale dell'atto e quindi la stessa ammissibilità dell'impugnazione.
- Nel processo tributario, i diversi istituti di definizione agevolata previsti da norme speciali devono essere applicati secondo la loro autonomia e non possono essere confusi o sovrapposti senza un preciso fondamento normativo.
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