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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6194/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cedente)

La controversia

La cedente aveva convenuto davanti alla sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano il cessionario, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, incluso il lucro cessante, per la mancata restituzione dell’azienda ceduta con atto del 15 giugno 2007. Aveva inoltre chiesto di dichiarare simulato il trasferimento dei beni aziendali in favore di una terza persona e di condannare quest’ultima, in solido con il cessionario, al risarcimento dei danni. Il cessionario e la terza convenuta avevano eccepito l’incompetenza della sezione specializzata, sostenendo che la controversia riguardava soltanto l’inadempimento della cessione, senza coinvolgere i segni distintivi dell’azienda né lo svolgimento in comune di un’attività economica. Con ordinanza del 13 dicembre 2017, comunicata il 14 dicembre 2017, il Tribunale aveva respinto l’eccezione, ritenendo che il riparto fra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio fosse una questione interna di assegnazione degli affari, non di competenza. Il cessionario ha proposto regolamento di competenza, notificato il 13 gennaio 2018, con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza in relazione all’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, contestando che il riparto interno fosse meramente tabellare; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame dei termini dell’eccezione e ribadito che la lite verteva esclusivamente sull’inadempimento relativo al pagamento del prezzo della cessione. La terza convenuta ha aderito alla richiesta del ricorrente; la cedente ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019: quando la sezione ordinaria e quella specializzata in materia d’impresa appartengono al medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto riguarda la distribuzione interna degli affari e non la competenza, sicché non è proponibile il regolamento di competenza. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha precisato che la corretta assegnazione va gestita mediante gli strumenti interni dell’ufficio; il contrasto interpretativo esistente al momento della proposizione del ricorso ha giustificato la compensazione delle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 D.Lgs. n. 168/2003

    Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si presenta una questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata.

    La norma va letta nel senso che il riparto tra sezione ordinaria e sezione specializzata appartenenti al medesimo tribunale non configura una questione di competenza; la competenza in senso proprio viene in rilievo quando la controversia è proposta davanti a un tribunale diverso da quello presso cui è istituita la sezione specializzata.

  • art. 42 c.p.c.

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; da qui scaturisce l’inammissibilità della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

    Il regolamento di competenza non è utilizzabile per contestare l’assegnazione della causa tra sezioni ordinarie e specializzate appartenenti allo stesso ufficio, perché si tratta di riparto interno e non di competenza.

  • art. 45 c.p.c.

    Inoltre nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo deve essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario deve rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il suo rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta; e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto deve essere deciso dal Presidente del Tribunale.

    Il dissenso interno sulla sezione cui spetta trattare la causa va risolto nell’ambito del tribunale attraverso gli strumenti di assegnazione tabellare e l’intervento del presidente, non mediante il conflitto di competenza previsto dall’art. 45 c.p.c.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le Sezioni Unite hanno precisato che il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art. 25 Cost., comma 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c.

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda l’ufficio giudiziario considerato nel suo complesso e non la concreta assegnazione a una sua sezione; la mera violazione del riparto interno non determina, per ciò solo, un vizio di costituzione del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le Sezioni Unite hanno precisato che il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art. 25 Cost., comma 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c.

    La violazione del riparto fra sezioni dello stesso ufficio non integra di per sé un vizio di costituzione del giudice riconducibile all’art. 158 c.p.c.; il principio è riferito all’ufficio nel suo complesso.

  • art. 50-quater c.p.c.

    Poichè le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite e poichè ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost. non rilevano le persone fisiche che compongono dette sezioni, spetta alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anzichè collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1.

    La parte può far valere il vizio previsto dall’art. 50-quater c.p.c. quando una controversia in materia d’impresa sia stata decisa dal giudice monocratico invece che collegialmente; la mera assegnazione alla sezione interna non legittima tale censura.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    La parte interessata può far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzichè collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.

    Il vizio relativo alla decisione monocratica in luogo di quella collegiale è deducibile come vizio autonomo della pronuncia secondo il regime richiamato dall’art. 50-quater c.p.c. e dall’art. 161, comma 1, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia d’impresa appartenenti al medesimo ufficio giudiziario attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza; la relativa contestazione non è quindi proponibile con regolamento di competenza.
  • La controversia sulla corretta assegnazione interna del fascicolo tra sezione ordinaria e specializzata deve essere risolta mediante gli strumenti organizzativi e tabellari dell’ufficio giudiziario, con l’intervento del presidente del tribunale in caso di conflitto interno.
  • La competenza in senso proprio viene in rilievo quando una controversia attribuita alla sezione specializzata è proposta davanti a un tribunale diverso da quello presso cui tale sezione è istituita.
  • La violazione del riparto interno tra sezioni dello stesso ufficio non comporta, di per sé, una violazione del principio del giudice naturale né un vizio di costituzione del giudice; resta deducibile il vizio derivante dalla decisione monocratica in una materia per la quale è prevista la collegialità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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