Sentenza n. 701/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 1570669 del 20 dicembre 2024, pervenuta via pec in pari data ed acquisita al protocollo comunale n. 13875 del 23.12.2024, con cui è stata riscontrata negativamente dalla Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, nonché dalla Direzione regionale ciclo dei rifiuti della Regione Lazio la diffida formulata dall’amministrazione ricorrente, avente ad oggetto “Procedure di VIA e AIA relative al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Roccasecca (Fr), località Cerreto, consistente nella realizzazione del V° Bacino”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi richiamato, ancorché non conosciuto, compresa - ove occorra - la missiva regionale prot. n. 0622799 del 19.7.2021; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Roccasecca il 18 settembre 2025: della determinazione n. G11423 del 9 settembre 2025 della Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, con cui è stata concessa alla MAD s.r.l. la proroga della valutazione di impatto ambientale resa con provvedimento n. G13018 del 5.11.2020, in dichiarata applicazione dell’art. 25, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, consistente nella realizzazione del V° Bacino, nel Comune di Roccasecca, località Cerreto, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ivi richiamati, comprese - in particolare - le note regionali prott. n. 0603473 del 6.6.2025 e n. 1585254 del 30.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di riesame in autotutela della VIA e dell’AIA relative all’ampliamento della discarica mediante realizzazione del V Bacino, nonché successiva proroga della VIA
Esito
Favorevole al resistente (regione e gestore impianto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il diniego regionale di riesame della VIA e dell’AIA rilasciate per l’ampliamento della discarica gestita da MAD s.r.l., deducendo, con il ricorso principale, violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 3, 6-bis, 10, 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Il Comune sosteneva che una sentenza penale di primo grado, relativa alla responsabilità dell’ex dirigente regionale per violazione del dovere di imparzialità e astensione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, imponesse l’autotutela sugli atti autorizzativi. Deduceva inoltre che MAD avesse rinunciato all’AIA con nota del 14 aprile 2021 e dovesse quindi essere dichiarata decaduta dal titolo. Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato la determinazione regionale che aveva prorogato la VIA ai sensi dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio del factum principis, illegittimità derivata, mancata riedizione integrale della VIA, mancata considerazione di un’ordinanza provinciale di bonifica e violazione dei principi in materia di rinuncia ai titoli autorizzativi. MAD aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, ritenendo il diniego un atto meramente confermativo di atti ormai inoppugnabili.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, qualificando il diniego regionale come conferma in senso proprio e non come atto meramente confermativo. L’amministrazione aveva infatti svolto una nuova istruttoria e valutato un elemento nuovo, costituito dalla sentenza penale sopravvenuta; il diniego era pertanto autonomamente lesivo e impugnabile. Nel merito, il ricorso principale è stato respinto. Quanto alla richiesta di autotutela, il TAR ha rilevato che VIA e AIA erano divenute inoppugnabili per effetto del giudicato amministrativo che ne aveva accertato la legittimità. La sentenza penale, inoltre, era pronunciata in primo grado e non definitiva. La responsabilità penale del dirigente poteva rilevare nel riesame della legittimità degli atti, ma non determinava automaticamente la loro invalidità, dovendo l’amministrazione compiere una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e della complessità del procedimento. Non sussisteva quindi un’ipotesi di autotutela doverosa, ma un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non risultava illegittimo. Il TAR ha altresì valorizzato il lungo tempo trascorso e lo stato avanzato dei lavori, elementi rilevanti ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. È stato respinto anche il motivo relativo alla rinuncia all’AIA: la dichiarazione della società, limitata alla realizzazione e messa in esercizio del V Bacino, non produceva ipso iure la cessazione dell’efficacia dei titoli, poiché l’AIA è un atto complesso, comprendente profili ampliativi e obblighi pubblicistici del gestore. L’amministrazione regionale poteva quindi valutare discrezionalmente l’interesse pubblico alla prosecuzione dei lavori, connesso alla chiusura del ciclo dei rifiuti e all’autosufficienza dell’ATO, e aveva infatti ordinato la ripresa dei lavori. Anche i motivi aggiunti sono stati respinti. L’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non richiede la prova di impedimenti insuperabili non imputabili al beneficiario quale presupposto della proroga della VIA. È sufficiente il rispetto delle condizioni temporali e documentali previste dalla norma, inclusa la presentazione tempestiva di un’istanza corredata da relazione aggiornata sul contesto ambientale e sulle eventuali modifiche progettuali. La proroga era adeguatamente motivata con il protrarsi del contenzioso amministrativo e risultava preceduta dagli accertamenti istruttori richiesti alla società. La norma non impone la riedizione integrale della VIA quando la relazione aggiornata esclude modifiche tali da richiederla. Le contestazioni relative all’ordinanza provinciale di bonifica sono state ritenute infondate alla luce della precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva escluso l’imputabilità alla società dell’alterazione dei valori delle acque di falda. I motivi aggiunti fondati sull’illegittimità derivata sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente
La proroga della VIA non richiede la dimostrazione di impedimenti insuperabili non imputabili al beneficiario; è sufficiente il rispetto delle condizioni temporali e documentali previste dalla norma. La relazione aggiornata può escludere la necessità di rieditare integralmente il procedimento.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di provvedimenti ormai consolidati richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, del tempo trascorso e degli interessi dei destinatari; nel caso concreto non sussisteva autotutela doverosa.
art. 6-bis l. n. 241/1990
La violazione del dovere di astensione può rilevare quale vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma l’accertamento penale della condotta del funzionario non determina automaticamente l’annullamento degli atti amministrativi, soprattutto in presenza di giudicato amministrativo sugli stessi.
art. 7 d.P.R. n. 62/2013
Il dovere di astensione del dipendente pubblico costituisce parametro di imparzialità, la cui violazione deve essere valutata dall’amministrazione nel complessivo riesame dell’atto e non comporta automaticamente l’obbligo di annullamento in autotutela.
artt. 14-bis e seguenti l. n. 241/1990
La disciplina della conferenza di servizi e del superamento del dissenso ministeriale aveva già formato oggetto della precedente decisione amministrativa, divenuta definitiva, che aveva accertato la legittimità degli atti VIA e AIA.
art. 244 d.lgs. n. 152/2006
L’ordinanza di bonifica richiamata dal Comune non imponeva una diversa decisione sulla proroga della VIA, essendo stata ritenuta analoga a un’ordinanza già scrutinata dal Consiglio di Stato, che aveva escluso la riconducibilità dell’alterazione delle acque all’attività della società.
Massime di principio
- Il diniego di riesame è un atto autonomamente impugnabile quando l’amministrazione, a seguito di una nuova istanza o diffida, svolge una nuova istruttoria e valuta elementi sopravvenuti, anche se conferma il contenuto di un precedente provvedimento; è invece meramente confermativo soltanto l’atto privo di nuova istruttoria e di nuova ponderazione degli interessi.
- L’accertamento penale della responsabilità di un funzionario per violazione del dovere di imparzialità o astensione non determina automaticamente l’illegittimità degli atti amministrativi adottati. Se tali atti sono coperti da giudicato amministrativo, l’amministrazione conserva un potere discrezionale di eventuale autotutela e deve valutare anche il giudicato, il tempo trascorso, lo stato di esecuzione e il complessivo bilanciamento degli interessi pubblici e privati.
- La proroga della VIA ai sensi dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non presuppone necessariamente l’esistenza di impedimenti insuperabili e non imputabili al proponente; richiede invece un’istanza tempestiva, corredata da una relazione aggiornata sul contesto ambientale e sulle eventuali modifiche progettuali, nonché l’esercizio della discrezionalità dell’autorità competente nei limiti stabiliti dalla norma.
- La proroga della VIA non impone la riedizione integrale del procedimento originario quando la relazione aggiornata e l’istruttoria amministrativa accertano l’assenza di modifiche del contesto ambientale o del progetto tali da rendere necessaria una nuova valutazione.
- La rinuncia del titolare a un’autorizzazione amministrativa non determina necessariamente ipso iure la cessazione dell’efficacia del titolo quando questo incorpori anche obblighi e prescrizioni funzionali alla tutela di un interesse pubblico. L’amministrazione deve valutare la rinuncia alla luce dell’interesse pubblico perseguito e può non recepirla ove sussistano esigenze pubblicistiche prevalenti, adeguatamente individuate.
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