Cassazione Civile, Ordinanza n. 20393/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta di numerosi medici, diplomati in scuole di specializzazione frequentate tra il 1982 e il 1991, di ottenere il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione in Italia delle direttive europee sulla formazione dei medici specialisti, che prevedevano una remunerazione adeguata per la frequenza dei corsi. In primo grado le domande erano state respinte per prescrizione; in appello alcuni ricorrenti avevano ottenuto una condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma annua parametrata all'art. 11 l. n. 370/1999, mentre altri erano rimasti esclusi perché iscritti prima del 1982 o perché frequentanti corsi non ritenuti ricompresi nelle direttive o equipollenti. Nel ricorso per cassazione i medici hanno censurato: 1) la liquidazione del danno sulla base della legge n. 370/1999 anziché del d.lgs. n. 257/1991, invocando i principi di equivalenza, effettività e adeguatezza e chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) la mancata liquidazione di interessi compensativi e rivalutazione, assumendo la natura di debito di valore; 3) il mancato riconoscimento del danno da mancato tempestivo recepimento anche sotto il profilo dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU; 4) l'erronea esclusione dell'indennizzo per l'anno accademico 1982-1983 o per la frazione successiva al 1° gennaio 1983; 5) l'erroneo rigetto della domanda dei c.d. medici 'a cavallo', iscritti prima del 1982 ma ancora in corso al 1° gennaio 1983; 6) l'erronea esclusione di alcune specializzazioni, contestando sia il difetto di allegazione sia la valutazione di non equipollenza, con specifico riferimento a 'igiene e sanità pubblica' e ad altri corsi come 'medicina dello sport', 'medicina legale e delle assicurazioni' e 'fisiopatologia della riproduzione umana'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il parametro di liquidazione del danno da tardivo recepimento è quello ricavabile dall'art. 11 l. n. 370/1999, non il d.lgs. n. 257/1991, e che sulla somma così determinata decorrono solo gli interessi legali dalla monetizzazione, senza automatica rivalutazione; ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale. Ha accolto il quarto motivo, chiarendo che per l'anno accademico 1982-1983 il diritto spetta dal 1° gennaio 1983 e, se il corso e la frequenza sono iniziati integralmente dopo tale data, per l'intero anno, mentre negli altri casi il giudice di rinvio dovrà procedere al frazionamento in ragione della durata successiva al termine di trasposizione, verificando anche la comunanza della specializzazione agli altri Stati membri. Ha accolto il quinto motivo, riconoscendo che anche i medici iscritti prima del 1982 ma ancora in formazione al 1° gennaio 1983 hanno diritto alla remunerazione per il periodo successivo a tale data, se la specializzazione è comune a tutti o ad almeno due Stati membri. Ha accolto solo in parte il sesto motivo: ha confermato il rigetto per le specializzazioni non provate come comprese o equipollenti e per quelle per cui l'equipollenza non poteva essere desunta da mere assonanze nominali o da norme sopravvenute; ha invece riconosciuto il diritto alla remunerazione per la specializzazione in 'igiene e sanità pubblica', reputata corrispondente a 'igiene e medicina preventiva'. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
consente di dichiarare inammissibili i motivi quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento.
art. 1223 c.c.
richiamato quale norma sul risarcimento del danno, ma la liquidazione nel caso concreto segue il parametro equitativo elaborato per il ritardo di attuazione delle direttive.
art. 1224 c.c.
sulla somma liquidata a titolo para-risarcitorio decorrono gli interessi legali dalla monetizzazione; il maggior danno richiede specifica prova.
art. 2056 c.c.
norma richiamata per il criterio di liquidazione del danno in materia di responsabilità aquiliana/risarcitoria.
art. 112 c.p.c.
evocato come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non rilevante nei motivi dichiarati inammissibili o accolti solo nei limiti indicati.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
la censura è stata respinta nei limiti in cui pretendeva di qualificare come ingerenza convenzionalmente illecita la mancata rivalutazione o la diversa quantificazione del ristoro.
art. 5 Trattato CEE
richiamato in relazione agli obblighi degli Stati membri di attuare le direttive europee in modo conforme e tempestivo.
art. 189 Trattato CEE
richiamato a sostegno dell'obbligo di recepimento delle direttive; la Corte ribadisce che la quantificazione della remunerazione è stata lasciata alla discrezionalità statale.
Direttiva 75/362/CEE
individua le specializzazioni mediche riconosciute ai fini dell'obbligo di remunerazione adeguata.
Direttiva 75/363/CEE
insieme alla direttiva 82/76 costituisce il quadro normativo eurounitario sulla formazione specialistica dei medici.
Direttiva 82/76/CEE
la mancata tempestiva attuazione dà titolo al risarcimento/indennizzo dal 1° gennaio 1983 nei limiti individuati dalla giurisprudenza UE e nazionale.
Direttiva 93/16/CEE
richiamata come direttiva di coordinamento/ricognitiva e per la corrispondenza della denominazione 'Community medicine' con 'Igiene e medicina preventiva'.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non costituisce parametro retroattivo per la liquidazione del danno da tardivo recepimento, ma disciplina la borsa di studio solo per il periodo di sua efficacia.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
costituisce il parametro equitativo di liquidazione del danno per i medici specializzandi non ricompresi nel d.lgs. n. 257/1991; copre l'area dei pregiudizi causalmente collegati al ritardo di recepimento.
art. 1, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato per affermare che l'elenco delle specializzazioni conformi alle norme UE è formato e aggiornato con decreto ministeriale.
artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE
indicano le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri, requisito costitutivo del diritto al risarcimento.
art. 2, par. 1, lett. c), art. 3, parr. 1-2, e allegato della Direttiva 75/363/CEE
interpretati dalla CGUE nel senso che la remunerazione adeguata spetta anche per la formazione iniziata nel 1982 e proseguita dopo il 1° gennaio 1983, dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso.
Massime di principio
- Nel giudizio sul risarcimento da tardivo recepimento delle direttive sulla formazione medica, la base di liquidazione non coincide automaticamente con la borsa di studio introdotta dal legislatore interno in attuazione tardiva, ma con un parametro equitativo ricavato dalla disciplina speciale di chiusura (art. 11 l. n. 370/1999), salvo prova rigorosa di pregiudizi ulteriori e diversi.
- Per i corsi di specializzazione medica iniziati nell'anno accademico 1982-1983 o prima, il diritto alla remunerazione adeguata decorre solo dal 1° gennaio 1983; se corso e frequenza sono iniziati integralmente dopo tale data, l'indennizzo spetta per l'intera durata del corso successiva al termine di trasposizione.
- La spettanza del diritto presuppone, oltre alla formazione svolta nel periodo rilevante, che la specializzazione sia comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi, secondo le indicazioni degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.
- La corrispondenza/equipollenza tra la specializzazione frequentata e quelle riconosciute in ambito europeo è un fatto costitutivo del diritto: deve essere specificamente allegato e, se contestato, provato; il giudice deve comunque verificarlo anche d'ufficio sulla base degli elementi di causa.
- La mera assonanza terminologica tra due specializzazioni non basta a fondare l'equipollenza: occorre un accertamento sul contenuto e sulle modalità di svolgimento del corso, non sulla sola denominazione.
- La liquidazione equitativa del danno da tardivo recepimento, una volta monetizzata l'obbligazione, comporta la decorrenza degli interessi legali; la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente e richiede la prova del maggior danno.
- Le norme o i decreti sopravvenuti che ampliano l'elenco delle specializzazioni riconosciute non possono essere usati retroattivamente per attribuire un diritto per periodi in cui tali norme non esistevano, perché l'illecito contestato riguarda solo il ritardo di recepimento dell'obbligo di remunerazione, non l'omessa estensione del novero delle specializzazioni.
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