Cassazione Penale, Sentenza n. 37899/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, confermando il Tribunale di Forlì, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Propone due motivi: 1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p., per mancato rinvio dell'udienza nonostante un presunto legittimo impedimento dell'imputato; 2) violazione degli artt. 525 e 179 c.p.p., sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata da un collegio diverso da quello che ha svolto l'istruttoria, dedotto da una discrepanza tra il verbale di udienza e la trascrizione della fonoregistrazione; inoltre segnala errori materiali (numero di RGNR) in alcuni atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito ritenendo entrambi i motivi infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che l'impedimento allegato non fosse provato come assoluto e attuale (documentazione indicava una patologia passata con episodio quattro giorni prima dell'udienza) e che il difensore avrebbe potuto attivare un sostituto o spiegare il motivo dell'impossibilità; la valutazione del giudice di merito in proposito è insindacabile se ben motivata. Sul secondo motivo ha chiarito che la composizione del collegio non è oggetto della fonoregistrazione: in caso di contrasto tra verbale convenzionale e trascrizione fonografica, la trascrizione prevale solo se riguardi dati effettivamente registrati e comprensibili; altrimenti prevale il verbale sottoscritto dal cancelliere. Tuttavia, d'ufficio la Corte ha rilevato l'illegittimità della determinazione automatica della durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 e delle Sezioni Unite (sentenza "Suraci"), e ha annullato la parte della sentenza che riguarda la determinazione della durata delle pene accessorie, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e determinazione concreta della durata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; per il resto la sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
L'impedimento che legittima il rinvio deve essere assoluto, attuale e positivamente comprovato dall'imputato; il giudice non è tenuto a colmare prove insufficienti e la valutazione della serietà e attualità dell'impedimento è rimessa al merito.
art. 525 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione alla formazione del giudice; la Corte segnala che la prova della composizione del collegio è desunta dal verbale sottoscritto, salvo che la fonoregistrazione abbia registrato e attestato diversamente fatti effettivamente oggetto di registrazione.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di verbalizzazione e trascrizione; la Corte distingue tra verbale sottoscritto e trascrizione fonografica, attribuendo prevalenza alla fonoregistrazione solo se completa e intellegibile relativamente al fatto contestato.
art. 139 comma 3 cod. proc. pen.
se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile, è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo
La registrazione fonografica prevale sul verbale riassuntivo quando essa documenta compiutamente e con intellegibilità il contenuto registrato; se invece la registrazione è incompleta o il dato non è registrato la efficacia probatoria resta al verbale sottoscritto.
art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
testo ritenuto parzialmente illegittimo secondo la Corte costituzionale n. 222/2018: in precedenza recitava "la condanna ... importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione ..."; la declaratoria ha stabilito che la norma deve intendersi come "fino a dieci anni"
La determinazione automatica di una durata fissa (dieci anni) è stata dichiarata incostituzionale; le pene accessorie la cui durata non è fissata dalla legge devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
sentenza Corte costituzionale n. 222/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione che imponeva automaticamente dieci anni per le pene accessorie fallimentari, imponendo che la durata sia determinata "fino a dieci anni" e quindi concretamente dal giudice.
Sezioni Unite, sentenza "Suraci" (28/02/2019)
Ha stabilito che le pene accessorie previste dall'art. 216 (nella veste successiva alla sentenza costituzionale) devono essere determinate in concreto dal giudice applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (e, per analogia applicata alle pene accessorie, per la determinazione della loro durata): natura, gravità del fatto, colpa, personalità, precedenti, condotta successiva, altre circostanze.
art. 624 cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto dell'annullamento con rinvio circoscritto: tutto quanto nella sentenza non connesso con il motivo annullato acquista autorità di cosa giudicata.
Massime di principio
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento è necessario provare che l'impedimento sia assoluto, attuale e inequivocabile; certificazioni di patologie pregresse o tardive non sono sufficienti se non dimostrano l'impossibilità totale di comparire.
- Il difensore deve attivarsi tempestivamente (nomina di sostituto o esplicitazione al tribunale delle ragioni dell'impossibilità) quando l'impedimento è sopravvenuto; il mancato adempimento può giustificare il rigetto dell'istanza.
- In caso di contrasto tra verbale convenzionale e trascrizione della fonoregistrazione, la trascrizione prevale solo se copre compiutamente e in modo intellegibile il dato contestato; la composizione del collegio, non essendo oggetto della fonoregistrazione, si prova con il verbale sottoscritto.
- Errori materiali formali (es. numeri di registro) hanno efficacia limitata e non sono di per sé sufficienti a travolgere la validità della sentenza se non incidono su elementi essenziali del giudizio.
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 le pene accessorie previste dall'art. 216 devono essere determinate concretamente dal giudice, entro il limite massimo stabilito dalla legge (fino a dieci anni), applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; in caso di applicazione del criterio ritenuto incostituzionale la decisione va annullata limitatamente a quel punto e rimessa al giudice di merito per nuova determinazione.
- Un annullamento limitato alle pene accessorie comporta l'autorità di cosa giudicata sugli altri capi non connessi: in pratiche analoghe il ricorso in Cassazione può essere utile per ottenere la correzione di specifici profili ma difficilmente travolge l'intero accertamento di responsabilità se le censure sono deboli.
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