Sentenza n. 945/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore ricorrente (codice pratica PFI/L/N/2025/102073); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta all’ingresso per la conversione del permesso di soggiorno UE rilasciato dalla Romania in permesso di soggiorno italiano per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Firenze, il 12 luglio 2025, un nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno UE rilasciato dalla Romania. Dopo la presentazione, tramite kit postale, della domanda di conversione, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, rilevando che il datore di lavoro non aveva caricato il passaporto e il permesso di soggiorno, documenti ritenuti essenziali per l’istruttoria. Il ricorrente trasmetteva documentazione, ma la Prefettura evidenziava che il permesso rumeno era scaduto l’8 gennaio 2025 e chiedeva la ricevuta della domanda di rinnovo. Con provvedimento del 15 dicembre 2025 il nulla-osta veniva revocato, sul presupposto dell’assenza di integrazione documentale utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, il difetto di motivazione e l’omessa considerazione della documentazione trasmessa, sostenendo inoltre che le omissioni del datore di lavoro, anche per difficoltà di accesso tramite SPID, non potessero essergli imputate. In secondo luogo, sosteneva che la revoca fosse intervenuta prima della conclusione dell’istruttoria, poiché la Questura lo aveva convocato, con comunicazione del 29 dicembre 2025, per integrare la pratica e produrre il contratto di soggiorno, il contrassegno telematico e la copia del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione chiariva che il permesso straniero era scaduto, che non risultava provata alcuna richiesta di rinnovo e che il ricorrente non aveva adempiuto alle richieste istruttorie del SUI, inviando direttamente il kit postale alla Questura senza previamente recarsi presso la Prefettura per la firma del contratto di soggiorno. La Questura comunicava inoltre che il ricorrente non si era presentato all’appuntamento del 17 marzo 2026 e che la relativa istanza era sospesa per carenza documentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure. Ha rilevato anzitutto che il ricorrente non contestava la scadenza del permesso rumeno e non aveva fornito prova della richiesta di rinnovo, sicché mancava la dimostrazione di un requisito necessario per la conversione: la titolarità di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità. Ha inoltre ritenuto rilevante che la domanda fosse stata presentata dal datore di lavoro, cui incombevano i relativi adempimenti documentali; pertanto, le carenze nella produzione dei documenti non potevano essere superate con una generica imputazione delle omissioni al sistema o al datore. Il Collegio ha escluso che la convocazione della Questura del 29 dicembre 2025 dimostrasse la pendenza dell’istruttoria relativa al nulla-osta prefettizio: il procedimento presso la Prefettura costituisce il presupposto di quello successivo presso la Questura. La mancata presentazione del ricorrente all’appuntamento fissato per il 17 marzo 2026 confermava, inoltre, il mancato adempimento alle richieste documentali. La revoca, quindi, non era stata adottata prima della conclusione dell’istruttoria prefettizia in modo illegittimo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-bis d.lgs. 286/1998
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione.
La conversione presuppone che il richiedente sia titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro e che tale permesso sia in corso di validità.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha comunicato che il richiedente era stato formalmente avvisato della carenza documentale nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- La conversione ai sensi dell’art. 9-bis d.lgs. 286/1998 di un permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro presuppone la titolarità di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ancora in corso di validità; la scadenza del titolo, in assenza della prova della richiesta di rinnovo, impedisce il positivo esito della procedura.
- Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno straniero, il procedimento davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, finalizzato al rilascio del nulla-osta, precede e costituisce il presupposto del successivo procedimento davanti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno italiano.
- La convocazione presso la Questura per integrare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno non dimostra, di per sé, che sia ancora pendente l’istruttoria prefettizia relativa al nulla-osta, quando quest’ultima si sia già conclusa con la revoca del titolo presupposto.
- La mancata produzione dei documenti richiesti dall’amministrazione e la mancata partecipazione alla convocazione fissata per l’integrazione della pratica possono giustificare la conclusione negativa del procedimento, soprattutto quando non sia provata la sussistenza del requisito sostanziale richiesto dalla legge.
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