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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Dichiarazioni di terzi - Accertamento redditi persone fisiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, nel processo tributario, dovesse essere riconosciuta anche al contribuente la possibilità di produrre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non soltanto all’Amministrazione finanziaria. Contestava inoltre l’applicazione dell’art. 32, comma 1, punto 3, del d.P.R. 600/1973 a un accertamento relativo a una persona fisica, poiché tale disposizione riguarda l’attività di accertamento dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Per le persone fisiche, invece, l’accertamento deve fondarsi su elementi e circostanze di fatto certi, idonei a far presumere una capacità di spesa correlata, con esclusione dei beni e servizi riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, rilevanti fiscalmente nell’ambito delle rispettive categorie reddituali.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che il contribuente può introdurre nel processo tributario dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo, in condizioni di parità con l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del principio del giusto processo previsto dall’art. 111 Cost. Ha inoltre chiarito che l’art. 32, comma 1, punto 3, del d.P.R. 600/1973 non è applicabile indistintamente agli accertamenti delle persone fisiche, essendo riferito ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo. L’accertamento della capacità contributiva della persona fisica deve basarsi su elementi e circostanze di fatto certi e su una correlazione concreta con la capacità di spesa.

Norme richiamate

  • Art. 111 della Costituzione

    Principio del giusto processo

    Il principio di parità processuale consente anche al contribuente di produrre dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale, non potendo tale facoltà essere riconosciuta esclusivamente all’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 32, comma 1, punto 3, d.P.R. 600/1973

    La disposizione riguarda l’attività di accertamento dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo e non può essere applicata automaticamente agli accertamenti dei redditi delle persone fisiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere prodotte sia dall’Amministrazione finanziaria sia dal contribuente, nel rispetto del principio di parità delle armi.
  • Per accertare il reddito di una persona fisica sulla base della capacità di spesa, l’Amministrazione deve individuare elementi e circostanze di fatto certi e dimostrare una correlazione concreta tra tali elementi e la capacità contributiva presunta.
  • Le regole istruttorie previste per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere estese automaticamente agli accertamenti delle persone fisiche.
  • Beni e servizi riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo assumono rilevanza fiscale nell’ambito dell’accertamento delle relative categorie reddituali, non necessariamente nell’accertamento sintetico del reddito personale.
  • Il contribuente può contrastare l’accertamento fornendo dichiarazioni di terzi e altri elementi probatori idonei a dimostrare l’erroneità della presunzione o l’assenza di una reale capacità contributiva.

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