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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento dell’attestazione dell’insussistenza dei requisiti di idoneità alla guida emessa dalla Commissione Medica Locale di -OMISSIS- il 15 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attestazione della Commissione Medica Locale del 15 aprile 2025 recante l’insussistenza dei requisiti psichici di idoneità alla guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la Commissione Medica Locale non avesse considerato numerose relazioni psichiatriche favorevoli all’idoneità alla guida e attestanti la scomparsa o la remissione stabile della patologia; che egli fosse titolare della patente dal 1990 al 2024 e che il precedente rinnovo fosse stato limitato a soli tre mesi senza adeguata motivazione; che non assumesse terapie dal 2020 senza peggioramenti clinici; che la Commissione avesse estrapolato una sola frase dalla relazione psichiatrica del 10 febbraio 2025, trascurandone il contenuto complessivo; che il diniego fosse discriminatorio e fondato su pregiudizi verso un ex paziente psichiatrico; che l’inidoneità gli impedisse di lavorare e di assistere la madre; e che l’atto non indicasse i rimedi previsti dall’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990. È stata inoltre contestata, in via preliminare, l’aspecificità dei motivi ed è stata richiesta una CTU medica.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per aspecificità, ritenendo individuabile il nucleo essenziale delle censure, ma ha respinto il ricorso nel merito. Ha affermato che il giudizio della Commissione Medica Locale costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica fondato su cognizioni medico-specialistiche, sindacabile soltanto per irragionevolezza, incongruità, inattendibilità o vizi logici. Nel caso concreto, il ricorrente era già stato dichiarato non idoneo dalla Commissione il 10 settembre 2024 e dall’Unità Sanitaria Territoriale di RFI il 29 novembre 2024; tali giudizi, non impugnati, erano divenuti definitivi. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, la nuova valutazione doveva quindi verificare il recupero dei requisiti psichici precedentemente ritenuti assenti, sulla base di documentazione successiva ai giudizi di inidoneità. Le relazioni prodotte dal ricorrente erano anteriori, mentre l’unica documentazione successiva era la relazione psichiatrica del 10 febbraio 2025, che diagnosticava un disturbo delirante, sia pure in remissione parziale. La Commissione ha dunque ragionevolmente ritenuto che la remissione parziale attestasse la persistenza della patologia e costituisse controindicazione alla guida, in relazione alla lettera G dell’Allegato III al d.lgs. n. 59/2011. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria completa. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata indicazione dei rimedi, poiché tale omissione non determina l’illegittimità dell’atto. Conseguentemente è stata respinta la richiesta di CTU medica. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992

    la patente è sospesa fintanto che l’interessato produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici

    Dopo un accertamento definitivo di inidoneità, la successiva valutazione deve verificare il recupero dei requisiti psichici e fisici precedentemente ritenuti assenti; grava sull’interessato l’onere di produrre documentazione successiva idonea a dimostrarlo.

  • Allegato III, lettera G, d.lgs. n. 59/2011

    Le patologie psichiche rientranti nella previsione costituiscono condizioni ostative alla guida; la Commissione ha ritenuto che la remissione soltanto parziale non escludesse la persistenza della patologia e quindi della controindicazione.

  • art. 3, comma 4, l. n. 241/1990

    L’omessa indicazione nell’atto dell’autorità giudiziaria cui ricorrere e delle relative modalità non determina, secondo il giudice, l’illegittimità del provvedimento.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata con separato decreto, su presentazione dell’apposita istanza.

Massime di principio

  • Il giudizio della Commissione Medica Locale sull’idoneità alla guida costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica fondata su cognizioni medico-specialistiche; il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito sanitario e riguarda soltanto l’irragionevolezza, l’incongruità, l’inattendibilità o i vizi logici dell’accertamento.
  • Quando una precedente dichiarazione di inidoneità alla guida sia divenuta definitiva, la successiva valutazione della Commissione Medica Locale deve essere orientata alla verifica del recupero dei requisiti psichici o fisici già ritenuti assenti.
  • In presenza di una precedente inidoneità definitiva, grava sull’interessato l’onere di produrre documentazione medico-sanitaria successiva a tale accertamento, idonea a dimostrare il recupero dei requisiti; la documentazione anteriore non è sufficiente a superare il precedente giudizio.
  • La diagnosi di una patologia psichica ancora presente, sebbene in remissione parziale, può ragionevolmente essere valutata dalla Commissione Medica Locale come permanenza di una controindicazione alla guida, purché tale conclusione sia coerente con la documentazione specialistica e adeguatamente motivata.
  • L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell’autorità giudiziaria competente e delle modalità di ricorso non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaProfessioni sanitarie
RamiTrasporti e circolazioneSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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